26 Gennaio 2016

Ministero del Lavoro: due interpelli su temi “sensibili”

di Fabrizio Nativi

 


Il Ministero del lavoro, rispondendo a due interpelli, è intervenuto su due temi molto “sensibili”: la stabilizzazione delle collaborazioni e le collaborazioni etero-organizzate.

 

Con l’interpello n.2/16, è confermato che l’esonero di cui all’art.1, co.118, L. n.190/14, spetta anche in caso di trasformazioni di un contratto di collaborazione o di un rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita Iva, in un rapporto subordinato.

L’esonero non spetta, tuttavia, qualora la stabilizzazione avvenga a seguito di un’ispezione, come conseguenza di una “riqualificazione” del rapporto.

In tale ipotesi non sarebbe rispettato l’art.1, co.1175, L. n.296/06, secondo il quale, il rispetto dei contratti collettivi, il possesso del Durc, ma anche il rispetto degli altri obblighi di legge sono condizioni per il godimento di benefici contributivi e normativi. Peraltro, ad accertamento ispettivo avviato, la trasformazione non sarebbe spontanea: anche l’art.54, D.Lgs. n.81/15, in caso di stabilizzazione di lavoratori autonomi, garantisce l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, ma non ad ispezione avviata.

 

Con l’interpello n.5/16, nell’ambito di un quesito riguardante i rapporti di collaborazione di produttori/intermediari assicurativi, di cui al D.Lgs. n.209/05, che nella risposta si esclude rientrino nel campo di applicazione dell’art.2, co.1, D.Lgs. n.81/15, chiarisce indirettamente la portata di quest’ultima norma. Essa, non contemplerebbe “l’esercizio del potere direttivo di cui all’art.2094 c.c. ma il mero requisito della eteroorganizzazione, ossia la circostanza che il collaboratore svolga la propria attività, oltre che in modo continuativo ed esclusivamente personale, nel rispetto di determinati orari di lavoro e presso luoghi preventivamente individuati dal committente.

Si distingue quindi fra etero-direzione (propria della subordinazione) ed etero-organizzazione, senza però chiarire se il rapporto, ricorrendo tale condizione, resti qualificato come autonomo, pur applicandosi il regime del rapporto di lavoro subordinato.

 

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