9 Settembre 2025

L’impatto della Corte Costituzionale n. 115/2025 in tema di congedo di paternità obbligatorio

di Michele Donati Scarica in PDF

L’INPS, con messaggio n. 2450/2025, affronta – e recepisce – il tema del congedo di paternità obbligatorio nell’ambito di coppie di donne, risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Il messaggio in oggetto trae la sua rilevanza e necessità a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 115, depositata in data 21 luglio 2025.

In tale pronuncia, che fa seguito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Appello di Brescia, viene sancita l’illegittimità dell’art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non viene riconosciuta la possibilità di fruire del congedo di paternità obbligatorio a favore di quelle lavoratrici che risultino essere genitori intenzionali in coppie omogenitoriali di donne.

La porzione dove va a impattare la pronuncia della Corte Costituzionale (che nelle sue argomentazioni coinvolge e cita anche fonti derivanti dal diritto comunitario) è quella che interessa il congedo di paternità obbligatorio, introdotto dalla Legge n. 92/2012 e che ha conosciuto dalla sua origine un’evoluzione estensiva rispetto alla durata complessiva (in termini di giornate riconosciute).

Tale processo si è arrestato con dettato del D.Lgs. n. 105/2022, il quale, andando ad abrogare tutte le disposizioni a esso anteriori, ha introdotto l’art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001, rendendo così strutturale l’istituto in questione.

Attraverso tale forma di congedo è riconosciuto al padre lavoratore – al netto delle specificazioni di seguito commentate e frutto della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2025 – nella misura di 10 giorni, che possono essere goduti in forma anche non continuativa, ma in ogni caso non frazionabili a ore, nell’arco temporale compreso tra i 2 mesi anteriori alla data presunta di parto, e i 5 mesi successivi.

La misura di 10 giorni si intende elevata a 20 in ipotesi di parti gemellari e il medesimo congedo è, inoltre, riconosciuto in caso di adozioni.

La fruizione del congedo di paternità obbligatorio può sovrapporsi anche con il congedo di maternità dell’altro genitore, ed è, inoltre, compatibile – ma, in questo caso, non nelle medesime giornate – con il congedo di paternità alternativo di cui all’art. 28, D.Lgs. n. 151/2001.

Il godimento del congedo non è disponibile ed è fondamentale sottolineare che l’estensione della tutela contro i licenziamenti in periodo protetto sottende la sua piena e concreta fruizione nei tempi e nelle misure indicate dall’art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001.

La misura dell’indennità riconosciuta dall’INPS è pari al 100% della retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore, con erogazione che si concretizza con il meccanismo dell’anticipo del datore di lavoro (fatta eccezione per le fattispecie di pagamento diretto da parte dell’Istituto) e successivo conguaglio del credito nelle denunce contributive mensili.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 115, depositata in data 21 luglio 2025, stabilisce che il congedo di paternità obbligatorio possa essere riconosciuto anche da parte di lavoratrici dipendenti nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, nel momento in cui la medesima lavoratrice che intende fruirne risulti genitore intenzionale secondo quanto attestato dall’iscrizione nei registri dello stato civile.

Nel momento in cui sussiste la legittimazione, valgono tutte le regole previste in via generale dall’art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001, in termini di durata, collocazione temporale, assetto e trattamento economico.

Il messaggio Inps n. 2450/2025 fornisce, poi, i chiarimenti necessari per individuare la figura assimilabile a quella paterna nelle coppie omogenitoriali femminili, che è rappresentata dalla persona che manifesta la volontà fattuale di incarnare il ruolo di genitore intenzionale, risultando quindi distinta dalla madre biologica (colei che ha partorito).

In ogni caso, anche in ipotesi di genitorialità intenzionale, al fine del riconoscimento dell’indennità di paternità è necessaria l’iscrizione al registro di stato civile che attesti lo status di genitore (che, in alternativa, deve risultare ancorato a un provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento).

Anche nel caso di riconoscimento del congedo di cui all’art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001, la madre intenzionale deve inviare apposita richiesta funzionale alla fruizione del congedo al proprio datore di lavoro.

La richiesta dev’essere, invece, trasmessa telematicamente all’INPS in ipotesi di assenza di anticipazione da parte del datore di lavoro con erogazione diretta da parte dell’Istituto.

Da ultimo, il messaggio INPS n. 2450/2025 precisa che gli effetti del disposto della pronuncia della Corte Costituzionale decorrono dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza in trattazione.

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