11 Settembre 2025

Auto aziendali in uso promiscuo e optional a carico dei dipendenti

di Luca Vannoni Scarica in PDF

La concessione di autovetture aziendali ai dipendenti rappresenta da tempo uno dei benefit più diffusi e, al tempo stesso, complessi dal punto di vista della gestione fiscale e contributiva, soprattutto a seguito delle novità 2025.

Con la recente risposta a interpello n. 233/E del 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate affronta un tema di particolare interesse, ancorché non legato alle recenti novità, per i datori di lavoro che concedono veicoli aziendali in uso promiscuo ai propri dipendenti: la rilevanza fiscale delle somme trattenute in busta paga a titolo di pagamento per optional aggiuntivi richiesti dai lavoratori.

Nel caso prospettato, la società istante, che mette gratuitamente a disposizione dei dipendenti veicoli aziendali ad uso promiscuo, intende offrire loro la possibilità di installare optional aggiuntivi (ad esempio accessori tecnologici o di comfort), sostenendone il costo tramite trattenuta sul cedolino.

In altre parole, mentre l’auto base viene concessa gratuitamente e il fringe benefit viene calcolato secondo le tabelle ACI, gli optional sarebbero finanziati direttamente dal dipendente, che si vedrebbe scalare il relativo importo dalla retribuzione netta. Tali importi, secondo l’azienda, dovrebbero ridurre il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione, in virtù di quanto stabilito dall’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, il quale prevede che il valore del benefit sia determinato «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente». L’istante ha interpretato la disposizione in senso ampio, ritenendo che qualunque somma trattenuta al lavoratore in connessione con l’auto aziendale possa abbattere la base imponibile: il Legislatore non avrebbe richiesto un vincolo specifico tra trattenuta e mero godimento del veicolo, ma avrebbe inteso riconoscere rilievo a qualsiasi contributo economico collegato al fringe benefit.

Tale lettura non è stata condivisa dall’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia, nel fornire il proprio parere, ha ricostruito il quadro normativo a partire dal principio generale sancito dall’art. 51, comma 1, TUIR: costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, a qualunque titolo. In deroga al criterio generale del «valore normale» di cui all’art. 9, TUIR, il comma 4, lett. a), prevede per le auto in uso promiscuo una modalità di determinazione forfetaria, fondata sul costo chilometrico di percorrenza desumibile dalle tabelle ACI e riferito a una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui.

La normativa è stata, da ultimo, modificata dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), che ha introdotto percentuali differenziate in funzione della tipologia di alimentazione del veicolo, premiando in particolare le auto elettriche e ibride plug-in. Tali modifiche confermano l’impostazione forfetaria del sistema, che prescinde dai costi effettivamente sostenuti.

Pertanto, richiamando la circolare ministeriale n. 326/E/1997 e la n. 1/E/2007, l’Agenzia ha ribadito che il regime speciale previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, ha carattere forfetario e si fonda sul costo chilometrico di percorrenza individuato dalle tabelle ACI, prescindendo dai costi effettivamente sostenuti dal dipendente.

In sintesi:

  • la determinazione del valore imponibile è interamente forfetaria;
  • eventuali somme corrisposte dal dipendente possono ridurre l’imponibile solo se rappresentano un contributo per il diritto di utilizzo personale del veicolo;
  • le spese relative ad altri beni o servizi accessori (ad es. infrastrutture di ricarica, box auto, optional non inclusi nel listino base) vanno tassate separatamente come reddito di lavoro dipendente, non incidendo sul calcolo ACI.

In tale ottica, la previsione del «netto delle somme eventualmente trattenute» riguarda esclusivamente gli importi che il lavoratore versa per il diritto di utilizzo personale del veicolo, e non altre spese connesse. Pertanto, le somme corrisposte per optional o accessori vanno semplicemente trattenute dall’importo netto erogato in busta paga ma non abbattono il valore forfetario del fringe benefit determinato secondo le tabelle ACI.

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