11 Novembre 2025

Anche le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono costituire RSA

di Giulia Ponzo Scarica in PDF

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 156/2025, è nuovamente stata chiamata a pronunciarsi in merito alla costituzionalità dell’art. 19, St. Lav. che, nella formulazione successiva all’intervento normativo (abrogativo) n. 312/1955, attualmente dispone che le «Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito […] b) delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva».

La questione di legittimità veniva sollevata dal Tribunale di Modena a seguito di un ricorso, ex art. 28, St. Lav., promosso da un’organizzazione sindacale alla quale, pur avendo una rappresentatività conclamata (poiché, tra gli altri: 1. era presente presso le strutture produttive della datrice di lavoro con un numero di lavoratori iscritti superiore al 20%, 2. vantava una rilevante adesione ai propri scioperi: 3. aderiva alla Confederazione firmataria del protocollo), le era stato negato il diritto alla costituzione di RSA.

L’art. 19 era già stato dichiarato incostituzionale dai giudici di legittimità nella parte in cui non ammetteva la possibilità di costituire RSA anche alle organizzazioni sindacali che, pur avendo partecipato al tavolo delle trattive, non avevano poi sottoscritto i contratti collettivi applicati nell’unità produttiva (cfr. Corte Cost. n. 231/2013). La ratio sottesa a tale pronuncia – e quindi alla corretta individuazione della nozione di “firma del contratto” – muoveva dal criterio dell’effettiva rappresentatività.

Ed è proprio da tale criterio che la sentenza in commento affronta un’altra fattispecie sottesa al suo vaglio, ossia l’ipotesi in cui un’organizzazione sindacale, se pur altamente rappresentativa, non avendo neanche partecipato all’attività negoziale di approvazione del contratto collettivo applicato, non potrebbe costituire RSA.

La criticità che viene rilevata attiene proprio alla possibilità di un sindacato di poter partecipare al tavolo delle trattative, ossia di poter in concreto acquisire quel requisito necessario per costituire RSA. Mentre nel settore del pubblico impiego, infatti, l’ARAN – quale rappresentante istituzionale della parte datoriale pubblica – ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che hanno, nel comparto o nell’area, una rappresentatività del 5% (cfr. artt. 42 e 23, D.Lgs. n. 165/2001), e quindi non vi è discrezione della pubblica amministrazione di decidere gli interlocutori negoziali, nei rapporti sindacali di diritto privato esterni al sistema interconfederale sussiste un evidente potere discrezionale del datore di lavoro di decidere l’ammissione, o meno, di un’associazione dei lavoratori al tavolo delle trattative.

Secondo una tesi (non condivisa dalla sentenza in commento) già la circostanza per cui il sindacato non sia riuscito a farsi ammettere al tavolo delle trattative ne dimostrerebbe una scarsa rappresentatività, quindi renderebbe evidenza del carente consenso tra i lavoratori.

Occorre però rilevare che la discrezionalità datoriale di decidere liberamente se e con quali organizzazioni contrarre – libertà che soggiace unicamente ai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1337 e 1175, c.c. – potrebbe, al contrario, divenire proprio un espediente (e strategia) per impedire ad alcuni sindacati di poter costituire RSA pur possedendo la rappresentatività sindacale necessaria per esercitare tale diritto.

Chiaramente, i giudici di legittimità non hanno non potuto rilevare l’ulteriore criticità a tale condivisa interpretazione, poiché allo stato non sussistono oggettivi indici che permettono di rilevare la rappresentatività di un sindacato utile a poter costituire RSA. Sotto tale profilo, quindi, hanno invitato il Legislatore a delineare un assetto normativo finalizzato proprio a valorizzare e valutare l’effettiva rappresentatività in azienda, quale criterio necessario per accedere alla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.

Ad oggi, pertanto, è pacifico che possano costituire RSA le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati in azienda e quelle che abbiano anche solo partecipato al tavolo delle trattative, ma anche in assenza di tali requisiti non può essere precluso tale diritto di costituzione qualora l’organizzazione sindacale risulti essere comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale, sui cui indici di individuazione dovrà intervenire il Legislatore.

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