Imprese multi-attività e scelta del CCNL
di Luca Vannoni Scarica in PDF
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27719 del 17 ottobre 2025, ha stabilito che nelle imprese che svolgono più attività economiche la scelta del CCNL non è rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro. L’adesione alle associazioni datoriali stipulanti vincola, infatti, l’impresa ad applicare il contratto collettivo, coerente con l’attività prevalente svolta, da esse sottoscritto: a fronte di tale vincolatività originaria, non può essere ritenuta valida la successiva volontà manifestata dalle parti in sede di contrattazione individuale, quando essa si traduca nell’applicazione di un trattamento di minor favore per il lavoratore.
La controversia nasce dalla scelta di una multiutility operante nei settori gas-acqua e igiene urbana di applicare a un gruppo di lavoratori addetti alla gestione dei rifiuti il CCNL Gas-Acqua, nonostante per altri dipendenti impiegati nelle stesse attività fosse applicato il CCNL Utilitalia (già Federambiente), tipico del comparto ambiente. I lavoratori sostenevano che le mansioni da loro svolte coincidessero pienamente con quelle ricomprese nell’area di applicazione del CCNL Ambiente, reso ancor più pertinente dall’iscrizione della società all’associazione stipulante quel contratto; chiedevano, dunque, l’accertamento del contratto collettivo “corretto” e la rimozione della disparità di trattamento. Tribunale e Corte d’Appello avevano respinto la domanda, ritenendo prevalente la libertà negoziale delle parti nella scelta del CCNL, non sindacabile se non in caso di trattamento economicamente inadeguato ai sensi dell’art. 36 Cost.
La Cassazione rovescia l’impostazione risultante dai gradi di merito, affrontando il nodo centrale: come individuare il CCNL applicabile quando l’impresa esercita più attività economiche ed è iscritta alle corrispondenti associazioni stipulanti?
La Corte ribadisce, innanzitutto, che l’efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune deriva da un criterio negoziale: l’iscrizione del datore all’associazione firmataria o la sua applicazione di fatto impegnano l’impresa al rispetto del CCNL. Non è, quindi, il criterio merceologico di cui all’art. 2070, c.c., ad avere carattere generale, bensì la volontà negoziale espressa tramite l’affiliazione. Tuttavia – osserva la Corte – l’art. 2070, c.c., conserva piena operatività nei casi in cui il datore svolga più attività: in tale situazione, occorre applicare a ciascuna area organizzativa il CCNL coerente con quel particolare settore.
L’iscrizione non è un fatto neutro: comporta l’assunzione del vincolo a rispettare l’intera disciplina collettiva di settore per i dipendenti assegnati a quelle attività. Di conseguenza, il datore non può applicare il CCNL Gas-Acqua a lavoratori che svolgono mansioni riconducibili al settore ambiente, soprattutto se in azienda quel CCNL è già utilizzato per colleghi impiegati nella medesima area. La libertà contrattuale individuale non può essere esercitata in peius né può vanificare la funzione di “tutela minima” del contratto collettivo.
Inoltre, ove si consentisse al datore di lavoro iscritto all’associazione di categoria di praticare inquadramenti professionali differenziati, ad libitum, e di corrispondere trattamenti retributivi differenti, all’interno della stessa impresa, pur a parità di attività e di mansioni, «si determinerebbe un’ulteriore frizione con l’art. 36 Cost. e, segnatamente, con la regola della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto».



