Ultimi interventi in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri
di Giuseppe Pacifico - Funzionario ispettore del lavoro Scarica in PDF
La regolazione dell’immigrazione in Italia è da tempo caratterizzata dal tentativo di conciliare 2 esigenze che si intrecciano: da un lato, garantire modalità di ingresso regolare, trasparente e coerente con le necessità del mercato del lavoro e con la gestione complessiva dei flussi migratori; dall’altro, assicurare la tutela effettiva dei diritti delle persone straniere già presenti sul territorio nazionale.
È in questo contesto che si colloca il D.L. n. 146/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”, volte, appunto, a cercare di rendere più efficiente il sistema di programmazione e gestione dei flussi di ingresso e rafforzare, al contempo, i meccanismi di integrazione e protezione dei cittadini stranieri.
Nelle note che seguono si propone un’analisi critica delle principali novità introdotte da tale provvedimento, ponendole a confronto con la disciplina previgente, al fine di evidenziare gli elementi di continuità e discontinuità, riservando particolare attenzione anche alle indicazioni interpretative fornite dalla circolare n. 7843/2025 del Ministero dell’Interno, che – come di consueto – ha lo scopo di chiarire gli aspetti applicativi del nuovo impianto normativo*.
Le nuove previsioni sulla disciplina di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri
Il D.L. n. 146/2025[1] si colloca all’interno di un quadro normativo in costante evoluzione, già segnato da numerosi interventi di aggiornamento, che, pur nella loro eterogeneità, continuano a riconoscere nel D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione – TUI) il principale riferimento normativo in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero. Il TUI, infatti, rappresenta la cornice sistematica entro la quale si innestano le modifiche e le integrazioni operate dai successivi Decreti legge, spesso adottati per far fronte a esigenze emergenziali o per adeguare la disciplina ai mutamenti del mercato del lavoro e dei flussi migratori.
Tra i provvedimenti più rilevanti degli ultimi anni devono essere richiamati il D.L. n. 20/2023[2] (convertito nella Legge n. 50/2023), che ha introdotto significative innovazioni nella programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, favorendo la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e ampliando le possibilità di ingresso per lavoratori stagionali e non stagionali e il D.L. n. 145/2024[3] (convertito nella Legge n. 187/2024), volto a rafforzare i meccanismi di contrasto allo sfruttamento lavorativo, a potenziare la rete dei controlli e a promuovere forme di cooperazione tra Autorità pubbliche e parti sociali per la tutela del lavoratore straniero.
In tale contesto normativo, il D.L. n. 146/2025, non si limita a consolidare le misure sperimentali già introdotte, ma assume una valenza strategica nel più ampio disegno di gestione dei flussi, con particolare riferimento alla migrazione legata al lavoro. Nella Relazione illustrativa del Decreto si richiama, infatti, la «straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero», al fine di rendere il sistema più efficiente, trasparente e coerente con le esigenze del tessuto economico e sociale del Paese.
L’obiettivo generale è quello di conciliare la regolazione dei flussi migratori con la tutela dei diritti fondamentali del lavoratore straniero, riconoscendo, al tempo stesso, la funzione essenziale che la manodopera immigrata svolge in diversi settori produttivi, in particolare in quelli dell’assistenza familiare e sociosanitaria, che risultano fortemente dipendenti dal contributo dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti.
Il Decreto si muove lungo 3 direttrici fondamentali:
- ingresso regolare, mirando a rendere più agevoli e rapide le procedure di ingresso per motivi di lavoro, riducendo i tempi burocratici e potenziando gli strumenti digitali di presentazione e gestione delle domande. Sono previste semplificazioni nella determinazione delle quote annuali di ingresso, con la possibilità di adeguarle tempestivamente alle esigenze del mercato del lavoro e ai fabbisogni espressi dalle imprese e dalle famiglie;
- contrasto allo sfruttamento lavorativo: viene rafforzato l’apparato sanzionatorio e di vigilanza nei confronti di comportamenti illeciti da parte dei datori di lavoro, in particolare nei settori più esposti a forme di lavoro sommerso o irregolare – mediante meccanismi di maggiore cooperazione interistituzionale tra INL, INPS, INAIL e Autorità di pubblica sicurezza – al fine di favorire l’emersione di rapporti di lavoro non dichiarati e tutelare la dignità e la sicurezza dei lavoratori stranieri;
- semplificazione delle procedure amministrative: l’intervento legislativo introduce strumenti volti a snellire i procedimenti di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, nonché a rendere più efficiente il coordinamento tra Prefetture, Questure e Sportelli unici per l’immigrazione. È incentivato l’uso di piattaforme digitali integrate per la gestione delle pratiche, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e favorire una maggiore trasparenza amministrativa.
In sintesi, il D.L. n. 146/2025, si propone di riequilibrare il rapporto tra esigenze di sicurezza, fabbisogno occupazionale e tutela dei diritti umani, delineando un modello di governance dell’immigrazione orientato alla legalità, all’inclusione sociale e alla sostenibilità economica. Esso rappresenta, pertanto, un tassello significativo nel percorso di aggiornamento del sistema italiano dell’immigrazione, ponendosi in continuità con le recenti riforme, ma anche con l’intento di rendere strutturali alcune misure nate in via sperimentale.
Le novità “procedurali”
Come già evidenziato, il provvedimento in commento introduce una serie di modifiche di natura procedurale che possono essere raggruppate in alcune aree tematiche di particolare rilievo.
Una prima significativa innovazione riguarda la modifica dell’art. 22, comma 5, TUI. Il Decreto stabilisce che il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato decorre ora «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all’articolo 21, comma 1, primo periodo», in luogo della precedente previsione, che individuava come riferimento la «data di presentazione della richiesta».
In altri termini, cioè, non è più la data di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro a far decorrere il termine amministrativo, bensì il momento in cui quella domanda viene effettivamente “imputata” alle quote di ingresso previste dal Decreto Flussi. Tale modifica consente una maggiore certezza dei tempi procedurali e un’organizzazione più razionale delle attività amministrative, rendendo il processo di rilascio del nulla osta più coerente con la reale disponibilità delle quote.
La finalità è quella di ridurre le incongruenze amministrative che in passato si verificavano quando l’inserimento in quota avveniva solo a seguito di rinunce o scorrimenti successivi, determinando scostamenti temporali tra la data della domanda e quella dell’effettiva inclusione nelle quote. In precedenza, infatti, il termine per la decisione decorreva comunque dalla presentazione della richiesta, con la conseguenza che, in caso di ritardi nell’acquisizione delle informazioni dalla Questura su eventuali elementi ostativi, il nulla osta poteva essere rilasciato automaticamente allo scadere del termine, anche in assenza di un’istruttoria completa.
La nuova formulazione dell’art. 22, comma 5, TUI, consente, dunque, al SUI di procedere all’istruttoria delle pratiche in modo maggiormente flessibile, trattando progressivamente le domande che entrano in quota e garantendo, così, tempi più certi, coerenza procedurale e maggiore efficienza amministrativa[4].
Sempre nell’ambito delle innovazioni procedurali, il nuovo Decreto rende strutturale la modalità di precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro subordinato, già sperimentata nel 2025. Tale sistema – che consente di effettuare verifiche preventive sui dati inseriti prima del c.d. click day – è volto a semplificare le operazioni di caricamento e a ridurre errori o irregolarità nella fase di presentazione delle domande.
Un’ulteriore novità di rilievo riguarda l’obbligo di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro o dall’ente ospitante ai fini del rilascio del nulla osta. Tale obbligo, che in precedenza riguardava solo specifiche procedure, viene ora espressamente esteso a tutte le procedure di autorizzazione all’ingresso di lavoratori stranieri di competenza del SUI, anche quando l’assunzione non avvenga nell’ambito delle quote previste dal Decreto flussi.
I controlli dovranno essere svolti in modo sistematico, e non più a campione, su tutte le domande, costituendo così un passaggio preliminare obbligatorio rispetto alla compilazione e alla validazione della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro.
Infine, il Decreto introduce un’importante limitazione per i datori di lavoro che presentano le istanze come privati, autonomamente, senza cioè affidarsi agli intermediari autorizzati: tali datori di lavoro possono presentare fino a 3 richieste di nulla osta per ciascuna annualità.
Questa misura mira a garantire un più equo accesso al sistema delle quote, evitando concentrazioni eccessive di domande e mantenendo al contempo un elevato livello di efficienza amministrativa. Nel complesso, tale misura rafforza la chiarezza procedurale e la prevedibilità sia per i datori di lavoro che per i richiedenti.
Il previsto limite non si applica alle richieste presentate tramite:
- le organizzazioni datoriali di categoria di cui all’art. 24-bis, TUI;
- i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell’art. 1, Legge n. 12/1979.
In queste ipotesi, infatti, è sugli intermediari che ricade l’onere di garantire che il numero delle domande sia proporzionale «al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell’impresa».
Tale previsione introduce, in altre parole, un criterio di equità e proporzionalità nella presentazione delle richieste, assicurando che le domande siano commisurate alla reale capacità occupazionale dell’impresa e alla loro solidità economica.
Nel complesso, l’insieme di queste disposizioni dovrebbe contribuire a rafforzare la trasparenza, la certezza dei tempi e la prevedibilità delle procedure, a beneficio sia dei datori di lavoro sia dei cittadini stranieri coinvolti nei procedimenti di ingresso per motivi di lavoro.
Permesso di soggiorno e attività lavorativa
L’art. 3, D.L. n. 146/2025, introduce una significativa innovazione in materia di permesso di soggiorno e attività lavorativa, prevedendo l’inserimento del comma 9-bis, all’art. 5, TUI. Con tale disposizione viene esplicitamente sancito, anche nel TUI, che lo straniero possa essere impiegato regolarmente anche nelle more della conversione del permesso di soggiorno, oltre che durante l’attesa del suo primo rilascio o del rinnovo.
Attraverso questa previsione, cioè, si recepisce e consolida, a livello legislativo, un orientamento già affermato nella prassi amministrativa più recente, nel solco di quanto riconosciuto per effetto della circolare MLPS n. 10/2025, che aveva ammesso la possibilità di lavorare anche durante l’attesa di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro non stagionale[5].
Tramite il D.L. n. 146/2025, questa possibilità viene ora estesa a tutte le ipotesi di conversione, garantendo dunque la continuità occupazionale anche per i titolari di permessi non stagionali in attesa di definizione del procedimento amministrativo.
Il nuovo comma 9-bis, aggiunto all’art. 5, TUI, recita: «In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L’attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge».
Con questa integrazione, il Legislatore colma il vuoto interpretativo che aveva generato incertezze operative in merito alla posizione giuridica dei titolari di permessi non stagionali durante la fase di conversione. In precedenza, infatti, la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle more della procedura era chiaramente prevista solo per i casi di rilascio o rinnovo, ma non per le conversioni e questo aveva determinato una disparità di trattamento tra categorie di lavoratori stranieri, esponendo molti di essi al rischio di sospensione involontaria del rapporto di lavoro.
La disposizione in commento risponde a una diffusa esigenza di uniformità e tutela dei “diritti acquisiti” dei lavoratori migranti, ponendo fine alle incertezze descritte e garantendo effettiva continuità occasionale, con benefici sia in termini di stabilità del mercato del lavoro che di regolarità dei rapporti.
Ai fini dell’applicazione della norma, è previsto che allo straniero sia rilasciata una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno. Tale documento costituisce titolo sufficiente per la legittima permanenza sul territorio e per lo svolgimento temporaneo di attività lavorativa, fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza circa l’esistenza di motivi ostativi.
Le ulteriori modifiche introdotte
Oltre agli interventi di carattere procedurale e alle innovazioni in materia di ingresso e soggiorno, il D.L. n. 146/2025, introduce una serie di ulteriori misure di natura sostanziale e organizzativa volte a rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri, migliorare la gestione dei flussi migratori e favorire una maggiore integrazione sociale. Tali disposizioni si collocano in un’ottica di completamento e consolidamento del quadro riformatore, intervenendo su ambiti sensibili quali la protezione delle vittime di sfruttamento, l’assistenza familiare e sociosanitaria e il diritto all’unità familiare.
Maggiori tutele per le vittime di sfruttamento
Il Decreto interviene sul sistema dei permessi di soggiorno concessi a vittime di tratta, violenza domestica e di sfruttamento lavorativo, introducendo un rafforzamento delle garanzie e dei diritti riconosciuti a tali soggetti vulnerabili.
Le principali novità sono:
- l’aumento della durata dei permessi, che passa da 6 a 12 mesi, con possibilità di rinnovo alle condizioni previste dal TUI (art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), e lett. c);
- l’estensione dell’accesso all’assegno di inclusione anche ai titolari di permessi di soggiorno rilasciati ex artt. 18 e 18-bis, TUI (art. 4, comma 1, lett. a), n. 2), e lett. b).
Inoltre, mediante la previsione contenuta nell’art. 8, il D.L. n. 146/2025, stabilizza l’operatività del Tavolo Caporalato (Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura), consentendone l’apertura alla partecipazione a enti religiosi civilmente riconosciuti. Si tratta di un forte segnale nella lotta allo sfruttamento e nell’integrazione di realtà del Terzo settore, valorizzando il contributo delle realtà impegnate nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella lotta allo sfruttamento.
Assistenza familiare fuori dalle quote
Per il triennio 2026-2028 viene confermato un contingente di 10.000 ingressi annui al di fuori del sistema delle quote, destinato a lavoratori impiegati nei servizi di assistenza familiare o sociosanitaria, con priorità per l’assistenza a persone con disabilità o ultraottantenni.
Questa misura risponde alla crescente domanda di personale qualificato in un settore in forte espansione, in conseguenza dell’invecchiamento della popolazione e al potenziamento dei servizi di cura.
Durante i primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, i lavoratori ammessi nell’ambito di tale contingente possono:
- svolgere esclusivamente l’attività autorizzata;
- cambiare datore di lavoro solo con l’autorizzazione delle sedi territorialmente competenti dell’Ispettorato del lavoro.
Trascorsi i 12 mesi, essi potranno accedere anche ad altre attività lavorative: presentando le istanze di rinnovo direttamente alla Questura territorialmente competente, senza necessità di ricorrere nuovamente alla procedura di nulla osta da parte del SUI.
Il Decreto interviene, inoltre, sulla disciplina relativa ai giovani stranieri ammessi a programmi di volontariato sociale, prevedendo che il relativo contingente sia definito con cadenza triennale, allineandosi alla periodicità dei decreti flussi, al fine di garantire maggiore stabilità e programmazione alle attività di volontariato.
Ricongiungimento familiare: tempi più lunghi ma più certi
Il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare, riconosciuto dall’art. 28, TUI, agli stranieri in possesso di un titolo legale di permanenza nel nostro Paese è stato oggetto di modifiche per rendere più coerenti e trasparenti i termini procedurali.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 7, D.L. n. 146/2015, il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare – previsto dall’art. 29, TUI – passa da 90 giorni a 150 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta. La nuova tempistica è coordinata con il limite massimo di 9 mesi previsto dalle Direttive europee e mira a uniformare la normativa nazionale a quella comunitaria, garantendo maggiore certezza dei tempi e una gestione più equilibrata dei procedimenti da parte delle Amministrazioni competenti.
In tal modo, pur allungando i tempi, la norma introduce un elemento di chiarezza e prevedibilità, rafforzando la tutela del diritto all’unità familiare e la coerenza del sistema rispetto agli standard europei.
Considerazioni finali
Il D.L. n. 146/2025, rappresenta un passo importante nel percorso di riforma della disciplina migratoria in Italia; tale intervento normativo, pur mantenendo un’impostazione emergenziale, pone le basi per una gestione strutturata e più efficiente dell’immigrazione regolare: gli interventi sopra descritti, infatti, non si esauriscono in una dimensione meramente procedurale o tecnica, ma riflettono una visione strategica della gestione dei flussi migratori, orientata a garantire legalità, inclusione sociale e tutela dei diritti umani, in linea con i principi e le Direttive europee in materia di immigrazione e lavoro. Il D.L. n. 146/2025, mira, inoltre, ad allineare la politica migratoria italiana alle esigenze demografiche e socioeconomiche del Paese, riconoscendo nella gestione ordinata e regolare dei flussi uno strumento di sviluppo sostenibile e di coesione sociale.
In conclusione, il Decreto si propone come un atto di riequilibrio e di modernizzazione del sistema migratorio nazionale, capace di integrare le esigenze del mercato del lavoro con la tutela della persona e dei suoi diritti fondamentali, consolidando così un modello di governance dell’immigrazione più equo, efficiente e conforme ai valori costituzionali e sovranazionali.
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Tabella comparativa: Disciplina TUI e novità del D.L. n. 146/2025 |
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| Ambito/articolo | Disciplina previgente | Modifica introdotta dal D.L. n. 146/2025 | Note e impatto |
| Art. 22, comma 5
Nulla osta per lavoro subordinato |
Il termine di 60 giorni per il rilascio del nulla osta decorreva dalla presentazione della richiesta | Il termine di 60 giorni decorre dalla data di imputazione della richiesta delle quote | Evita presentazioni anticipate e irregolari.
Maggiore controllo amministrativo e allineamento alla programmazione |
| Art. 24
Nulla osta per lavoro subordinato stagionale |
Il termine di 20 giorni per il rilascio del nulla osta decorreva dalla presentazione della richiesta | Il termine di 20 giorni decorre dalla data di imputazione della richiesta delle quote | |
| Procedura nulla osta | Nessuna precompilazione; invio on line delle domande spesso caotico (click-day) | Introduzione strutturale della precompilazione della domanda con controlli ex ante | Riduce il contenzioso e facilita i controlli automatici (autocertificazioni, DURC; assenza precedenti penali, …) |
| Art. 21
Programmazione dei flussi |
Flussi annuali determinati da D.P.C.M. Nessun contingente “fuori quota” stabile | Previsti 10.000 ingressi annui fuori quota per il triennio 2026-2028 nel settore sociosanitario e assistenziale | Risponde a fabbisogni specifici (colf, badanti, OSS), soprattutto per disabili e over 80 |
| Richieste nulla osta per datore di lavoro | Nessun limite, numero specifico se non vincoli di quota | I datori privati possono presentare massimo 3 richieste per anno.
Nessun limite per le organizzazioni datoriali |
Mira a contrastare abusi e intermediazione irregolare; possibile ostacolo per famiglie con più assistiti |
| Art. 5
Permesso di soggiorno |
Era consentito lavorare durante l’attesa del rilascio o del rinnovo del permesso (con ricevuta) | Estesa anche all’attesa della conversione del permesso di soggiorno | Favorisce continuità lavorativa per stranieri già inseriti regolarmente |
| Artt. 18 e 18-bis
Tutela vittime di tratta e sfruttamento |
Permesso di soggiorno temporaneo: 6 mesi con possibilità di rinnovo | Permesso rilasciato per 12 mesi. Accesso diretto all’assegno di inclusione | Rafforzamento protezione sociale e integrazione delle vittime |
| Art. 29
Ricongiungimento familiare |
Termine di 90 giorni per il rilascio del nulla osta | Termine esteso a 150 giorni | Allineamento con Direttiva (UE) 2003/86/CE (fino a 9 mesi). Maggior tempo per verifiche |
| Controlli e verifiche su domande | Previsti solo per lavoro subordinato stagionale o non stagionale | Estesi anche a categorie speciali: ricercatori, volontari, trasferimenti intrasocietari, altamente qualificati | Maggiore controllo anche su flussi “qualificati”. Rafforza la trasparenza |
| Tavolo Caporalato | Istituito ma non stabilizzato. Riunioni solo su convocazione | Diventa organismo permanente, partecipano anche enti religiosi riconosciuti | Coordinamento strutturato, utile contro sfruttamento agricolo e lavorativo |
| Sanzioni e revoche | Sanzioni previste in caso di false dichiarazioni o impiego irregolare | Rafforzati i controlli preventivi; nulla osta negato in caso di irregolarità documentate | Più prevenzione, meno contenzioso post fatto |
* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione pubblica di appartenenza.
[1] Pubblicato sulla G.U. n. 230/2025, è entrato in vigore il 4 ottobre 2025.
[2] Sia consentito, per una disamina delle principali novità introdotte dal D.L. n. 20/2023, il rinvio a G. Pacifico, “Le nuove disposizioni sull’impiego in Italia di lavoratori extra comunitari alla luce del D.L. 20/2023”, in La circolare di lavoro e previdenza, n. 16/2023.
[3] Sul punto, per una puntuale analisi delle modifiche introdotte, si veda G. Pacifico, “Le novità sui flussi di ingresso di lavoratori stranieri per il 2025”, in La circolare di lavoro e previdenza, n. 42/2024.
[4] Ciò è previsto, allo stesso modo – e per questo parimenti oggetto di modifica – ai sensi dell’art. 24, TUI, con riferimento al rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale (entro 20 giorni dalla data in cui la domanda è stata imputata alla quota di ingresso, come indicato nella “Tabella comparativa” in calce al presente contributo).
[5] In proposito si rinvia a G. Pacifico, “È possibile lavorare durante la conversione del permesso di soggiorno stagionale”, in La circolare di lavoro e previdenza, n. 25/2025.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza”.



