Bonus psicologo 2025: elaborate le graduatorie definitive
di Redazione Scarica in PDF
L’INPS, con messaggio n. 3708 del 5 dicembre 2025, ha informato che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2025 per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (c.d. bonus psicologo), sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari distinte per Regioni e Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, come previsto dall’art. 6, comma 6, D.I. 10 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025.
I criteri per individuare i beneficiari sono stati:
- ISEE più basso;
- a parità del valore dell’ISEE, ordine cronologico di presentazione delle domande.
L’Istituto ha precisato che le domande il cui ISEE presentava omissioni e/o difformità non sanate nei termini indicati nella circolare n. 124/2025, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non considerate per la redazione delle graduatorie.
Il Ministero della Salute ha unificato i fondi del 2024 e del 2025, elaborando un’unica graduatoria, per l’anno 2025, in modo tale da soddisfare un maggiore numero di richieste, pertanto le risorse per gli anni 2024 e 2025, di ammontare complessivo pari a 21,5 milioni di euro, sono integralmente destinate alla procedura in corso.
L’utente può consultare la propria posizione nelle predette graduatorie tramite il sito www.inps.it, digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. In caso di esito positivo, è possibile visualizzare l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia, da comunicare al professionista.
L’Istituto rammenta che:
- il beneficiario ha 270 giorni di tempo, a partire dal 5 dicembre 2025, per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio;
- l’art. 6, comma 10, D.I. 10 luglio 2025, ha previsto che, a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda, decorrente dal 5 dicembre 2025, decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.
Di conseguenza, i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda, decorrenti dal 5 dicembre 2025.
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate, quindi non viene effettuato nessun accredito di somme ai beneficiari della prestazione.



