12 Dicembre 2025

Imposta sostitutiva del 5% sul lavoro straordinario degli infermieri del SSN: rettifica

di Redazione Scarica in PDF

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 308/E del 9 dicembre 2025, ha rettificato la risposta a interpello n. 272/E del 27 ottobre 2025, con cui aveva precisato che l’imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario disciplinati dall’art. 47, CCNL Comparto Sanità 2019­2021, non si applica ai compensi erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN per le ”ore di pronta disponibilità” e per le ”prestazioni svolte in sede elettorale”, che, pur essendo retribuibili a titolo di straordinario, non possono essere assimilate alla fattispecie delle prestazioni di cui all’art. 47, CCNL.

L’Agenzia delle Entrate rettifica quanto sopra in seguito alla nota del 20 novembre 2025 dell’Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che precisa come non si rinvenga distinzione tra lo straordinario di carattere generale, ex art. 47, e lo straordinario derivante dalla pronta disponibilità, pertanto, ogni prestazione resa oltre l’orario ordinario va qualificata e retribuita come lavoro straordinario. Di conseguenza, vanno assoggettati alla flat tax del 5% anche i compensi corrisposti in relazione alle ore di pronta disponibilità effettuate.

In merito alle prestazioni svolte in sede elettorale, la nota ministeriale afferma che non è chiaro, nel quesito dell’interpello, a quale tipologia di prestazione si faccia riferimento; inoltre, non essendo l’istituto rinvenibile nel contratto collettivo di comparto né nell’articolo 47, CCNL, tali eventuali prestazioni non appaiono in ogni caso riconducibili alla nozione di lavoro straordinario. Di conseguenza, l’imposta sostitutiva del 5% non si applica alle prestazioni svolte in sede elettorale.

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