Credito d’imposta per investimenti: i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate
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L’Agenzia delle Entrate, in data 12 dicembre 2025, ha pubblicato 3 provvedimenti relativi alla determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e nelle zone delle Regioni Marche e Umbria.
- Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
La percentuale di cui all’art. 16-bis, comma 2-ter, D.L. n. 124/2023, è così determinata:
– 15,2538 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;
– 100 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;
– 18,4805 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.
La percentuale di cui all’art. 3, comma 14-decies, D.L. n. 202/2024 è pari al 100%;
- Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
La percentuale di cui all’art. 1, comma 488, Legge n. 207/2024 è pari al 60,3811%.



