Attività lavorativa in costanza di integrazione salariale: nuovo obbligo di comunicazione al datore di lavoro
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La Legge n. 182/2025, in vigore dal 18 dicembre 2025, con l’art. 22 è intervenuta in tema di prestazioni lavorative remunerate in costanza di trattamenti integrativi salariali, disponendo l’inserimento del nuovo comma 2-bis all’art. 8, D.Lgs. n. 148/2015:
«2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all’INPS la comunicazione di cui al comma 2».
Pertanto, oltre a informare l’INPS dello svolgimento di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, come previsto dal comma 2, il lavoratore dal 18 dicembre 2025 è tenuto anche a informare il datore di lavoro che ha chiesto la suddetta integrazione salariale di aver intrapreso una nuova attività lavorativa.
Questa informazione è utile al datore di lavoro in sede di conguaglio dei versamenti contributivi, poichè anticipa per conto dell’INPS gli importi relativi all’integrazione salariale.



