28 Gennaio 2026

Patente a crediti: inasprimento nella decurtazione dei punti in caso di lavoro nero

di Redazione Scarica in PDF

L’INL, con nota n. 609 del 22 gennaio 2026, è intervenuto in tema di patente a crediti e decurtazioni per lavoro nero, in seguito alla conversione in Legge n. 198/2025 del D.L. n. 159/2025.

Tra le principali novità introdotte alla disciplina della patente a crediti in sede di conversione in Legge si segnala:

– l’art. 3, comma 4, lett. a), n. 1), D.L. n. 159/2025, introduce il nuovo comma 7-bis all’art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, stabilendo che «per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza»;

– viene modificato l’Allegato I-bis, D.Lgs. n. 81/2008, e vengono accorpate le violazioni di cui ai punti 21-23, in materia di lavoro sommerso, in un’unica previsione – al punto 21 – che prevede la decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore, per il quale viene applicata la c.d. maxisanzione per lavoro nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.

Le suddette decurtazioni sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026. Pertanto, a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro nero commesse dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione e indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 124/2004. Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, posto che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi sono da considerarsi accertamenti definitivi. Eventuali sopravvenute circostanze, che vadano ad incidere sull’efficacia dei verbali, come ordinanze di archiviazione ovvero di impugnazione e annullamento della successiva O.I. da parte della A.G., comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.

Per tali violazioni non sarà applicato l’art. 27, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale: «se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave». Il punto 21 dell’Allegato I-bis, infatti, prevede la decurtazione di 5 crediti «per ciascun lavoratore irregolare», al fine di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti.

Utilizzo dell’AI nella consulenza del lavoro