29 Gennaio 2026

Antisindacale il rifiuto dell’azienda a sottoscrivere accordi con alcune rappresentanze

di Redazione Scarica in PDF

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 novembre 2025, n. 29809, in materia di relazioni industriali, ha ritenuto antisindacale il rifiuto dell’azienda di sottoscrivere conciliazioni con alcune rappresentanze. Non rileva, infatti, che l’impresa agisce in attuazione di una volontà proveniente dalla propria associazione di categoria, perché il vincolo associativo non è un’esimente idonea a rendere lecita una condotta lesiva dell’attività sindacale.

 

Il caso

La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal sindacato Snater Regionale del Lazio contro Telecom Italia, in relazione alla decisione della Corte d’Appello di Roma che aveva escluso la natura antisindacale della condotta della Società riguardo alla mancata assistenza dei rappresentanti Snater nelle procedure conciliative relative agli accordi di esodo.
La Corte d’Appello aveva escluso che la responsabilità fosse dell’azienda, imputandola invece alle sedi di Unione Industriali di Roma e Torino, che avevano negato al sindacato il ruolo di soggetto assistente. Il Tribunale di seconde cure, infatti, riteneva che la Società non fosse tenuta a esercitare pressioni sulla propria associazione datoriale affinché riconoscesse Snater come controparte e rilevava come in altre sedi la presenza di rappresentanti Snater fosse stata ammessa e che alcuni lavoratori avevano deciso di avvalersi dell’assistenza di altri sindacati, senza considerare necessario l’intervento di Snater.
Il sindacato si rivolge quindi alla Corte di Cassazione, denunciando l’antisindacalità del comportamento tenuto da Telecom, in violazione dell’art. 28, St. Lav., e delle norme civilistiche sulla responsabilità, ritenendo che la società, attuando decisioni discriminatorie provenienti dall’Unione Industriali, abbia comunque contribuito alla lesione dei diritti sindacali degli iscritti. Inoltre, Snater ritiene erronea la valutazione della Corte territoriale in relazione alla natura delle conciliazioni, poiché la controparte del lavoratore è esclusivamente il datore di lavoro e non l’associazione datoriale.
La Cassazione accoglie il ricorso ponendo in evidenza che l’adesione del datore a una determinata associazione di categoria non può costituire un’esimente quando la condotta, pur riflettendo decisioni associative, produca effetti lesivi sulla libertà sindacale: i lavoratori iscritti a Snater non hanno potuto avvalersi dell’assistenza del loro sindacato e sono stati invitati a rivolgersi ad altre sigle, con la conseguenza concreta che alcuni hanno cambiato sindacato per poter concludere le conciliazioni.
Inoltre, la mancata sottoscrizione da parte di Snater degli accordi di esodo collettivo, precedente alle conciliazioni, non giustificava l’esclusione dell’organizzazione dall’assistenza nella fase successiva.
La Suprema Corte critica l’impostazione della Corte d’Appello nell’aver ritenuto la società esente da responsabilità legittimo il comportamento di Telecom, ribadendo come il datore di lavoro sia l’unico soggetto passivamente legittimato nell’azione ex art. 28, St. Lav., e non possa sottrarsi alla responsabilità invocando decisioni associative.
Infine, gli Ermellini chiariscono che il sindacato, nell’ambito delle conciliazioni individuali, è soggetto assistente e non parte contrattuale e non può essere escluso per contrasti intersindacali o decisioni organizzative dell’associazione datoriale.
Pertanto, la Cassazione ritiene la condotta di Telecom antisindacale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Direzione e organizzazione delle risorse umane