30 Gennaio 2026

Ammortizzatori sociali: gli importi 2026

di Redazione Scarica in PDF

L’INPS, con circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, ha indicato gli importi massimi, in vigore dal 1° gennaio 2026, dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS), dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

In particolare:

  • l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale, in vigore dal 1° gennaio 2026, è pari a 1.423,69 euro (importo lordo) e 1.340,56 (importo netto).Tale importo va incrementato nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, pertanto sarà pari a: 1.708,44 (importo lordo) e 1.608,66 (importo netto);
  • la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.456,72 euro per il 2026. L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2026, 1.584,70 euro;
  • la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.456,72 euro per il 2026. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2026, 1.584,70 euro;
  • l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell’anno 2026 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2025, è pari a 1.404,03 euro;
  • in relazione all’IDIS da liquidare nel corso dell’anno 2026, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo del minimale giornaliero contributivo pari a 57,32 euro;
  • il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2026 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.749,18 euro. L’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2026 non può essere inferiore a 255,53 euro e superiore a 817,69 euro;
  • l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondosociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2026, a 707,19 euro.

Si segnala che alla pagina I numeri del lavoro sono disponibili i valori aggiornati relativi agli ammortizzatori sociali 2026.

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