30 Gennaio 2026

Base di calcolo del TFR: somme da includere e onere della prova

di Redazione Scarica in PDF

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 novembre 2025, n. 30331, ha stabilito che, secondo l’art. 2120, c.c., qualora i CCNL non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese, mentre l’esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all’indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca. Ne consegue che, una volta allegata la corresponsione della indennità e degli emolumenti a titolo non occasionale e non di rimborso spese, non è corretto affermare che spetti ai lavoratori indicare le norme del CCNL che dispongono l’incidenza degli stessi nella base del calcolo del TFR, richiedendo la problematica altro e diverso accertamento.

 

Il caso

A un gruppo di ex dipendenti di una Società il Tribunale di Roma aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo del TFR, con l’inclusione, nella base di computo, di numerose voci retributive corrisposte durante il rapporto di lavoro, quali lavoro supplementare e straordinario, richiamo in servizio, maggiorazioni per prestazioni eccedenti i limiti, trattamenti economici di trasferta esclusi i rimborsi, liquidazione dei permessi ex festività, indennità per turni sfalsati e indennità previste dall’art. 43 del CCNL Autostrade e Trafori applicato.
La decisione era stata integralmente riformata dalla Corte d’Appello di Roma, la quale aveva ritenuto che le voci computabili ai fini del TFR fossero esplicitamente individuate dal CCNL e che ogni altra voce dovesse essere esclusa dalla base retributiva. Il Tribunale di seconde cure riteneva anche che i lavoratori non avessero dimostrato la natura non occasionale del lavoro straordinario, né il carattere fisso del pagamento delle ex festività e nemmeno altri requisiti utili a sostenere la computabilità delle somme.
I lavoratori si sono quindi rivolti alla Corte di Cassazione lamentando 4 ordini di violazioni:
  1. errata interpretazione dell’art. 2120, c.c., e delle norme del CCNL;
  2. errata applicazione dell’onere della prova;
  3. nullità del procedimento per avere la Corte territoriale fondato la decisione su un precedente eterogeneo;
  4. omesso esame di fatti decisivi relativi alle voci retributive non valutate nel merito.

La Suprema Corte accoglie il ricorso. In merito al primo motivo ritiene che il CCNL non individui in maniera tassativa ed esaustiva gli “elementi della retribuzione” e non escluda automaticamente altre voci; infatti, ciò che rileva è la verifica ex post del carattere non occasionale, corrispettivo e costante delle somme corrisposte, a prescindere dal fatto che non compaiano nell’elenco degli elementi standard della retribuzione.

In relazione al secondo motivo precisa che l’onere della prova circa l’inclusione delle singole voci nel TFR non grava sul lavoratore, ma su chi intende escluderle.

Gli Ermellini accolgono anche il terzo e quarto motivo di ricorso, rilevando come la Corte d’Appello non abbia svolto concrete indagini sulle singole voci oggetto della domanda, né abbia accertato il carattere non occasionale delle somme corrisposte, limitandosi a un’interpretazione contrattuale astratta. In assenza di un’esplicita esclusione da parte del CCNL, infatti, le somme corrisposte in modo non occasionale e in relazione alla prestazione lavorativa devono essere computate nella base di calcolo del TFR, pertanto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare se e in quale misura gli emolumenti fossero stati percepiti con continuità, e dunque rilevanti ai fini del TFR.

La Suprema Corte cassa quindi la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame delle voci rivendicate.

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