2 Febbraio 2026

Imposta sostitutiva su indennità per lavoro notturno, festivo e a turni: codici tributo

di Redazione Scarica in PDF

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato. Infatti, l’art. 1, commi 10 e 11, Legge n. 199/2025, prevede, per il periodo d’imposta 2026, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, sono assoggettate, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

Di conseguenza, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando come “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e come “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA)

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