La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 novembre 2025 n. 30743, ha stabilito che la natura dilettantistica e non professionale dell’attività sportiva che consente l’accesso ai benefici fiscali e contributivi dev’essere esaminata non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, in relazione, cioè, alla modalità di svolgimento dell’attività di lavoro sportivo, non alla natura oggettiva dell’attività stessa.
Nel caso in esame una società sportiva dilettantistica aveva proposto opposizione a cartella di pagamento relativa a crediti INAIL per omesso pagamento di contributi relativi a 16 istruttori di impianti sportivi gestiti dalla stessa.
Il caso
La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una SSD contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato il rigetto dell’opposizione a una cartella INAIL relativa ai contributi per 16 istruttori sportivi operanti tra il 2008 e il 2009.
La società sosteneva che i compensi erogati agli istruttori dovessero rientrare tra i “redditi diversi”, ex art. 67, lett. m), TUIR, e pertanto esenti da contribuzione, in quanto relativi ad attività sportive dilettantistiche.
La Corte territoriale, invece, aveva ritenuto applicabile il D.M. 15 marzo 2005, che include tra gli assicurati obbligatori gli istruttori e gli addetti agli impianti sportivi, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto. La Corte, inoltre, aveva ritenuto che per accedere alle agevolazioni fiscali e previdenziali non è sufficiente la qualifica formale di ente sportivo dilettantistico né l’affiliazione al CONI, bensì è necessario dimostrare, da parte della società, l’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. Nel caso di specie la società non aveva prodotto tale prova.
La SSD lamentava violazioni normative, un errato riparto dell’onere probatorio e l’illegittima acquisizione del verbale ENPALS prodotto tardivamente da INAIL, sostenendo che il giudice non potesse usarlo.
La Suprema Corte ha respinto tutti i motivi di ricorso, ricordando come i benefici fiscali e previdenziali previsti per il lavoro sportivo dilettantistico costituiscano norme eccezionali che, in quanto tali, richiedono la verifica sostanziale dell’assenza di professionalità delle prestazioni e della reale natura dilettantistica dell’ente. Anche la Cassazione conferma che la società ricorrente non aveva fornito tale prova.
Gli Ermellini confermano anche che il D.M. 15 marzo 2005 è una fonte normativa secondaria legittimamente utilizzabile dal giudice. Inoltre, in merito all’utilizzo del verbale ispettivo, la Suprema Corte afferma che, nel rito del lavoro, la tardiva costituzione dell’ente previdenziale non impedisce l’acquisizione dei documenti, che può avvenire tramite i poteri ufficiosi del giudice ai sensi degli artt. 421 e 437, c.p.c., soprattutto quando tali documenti sono necessari per accertare la verità dei fatti. Di conseguenza, non si è verificata alcuna violazione processuale.
Pertanto, la Cassazione conferma integralmente la decisione di merito impugnata, respingendo il ricorso della SSD.