10 Novembre 2016

I sistemi GPS non sono strumenti di lavoro

di Luca Vannoni

Con la recente circolare n. 2 del 7 novembre 2016, l’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto sull’utilizzo di impianti GPS, su autoveicoli aziendali, chiarendo che in linea generale tali strumenti possono essere installati solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, così come previsto dall’articolo 4, L. 300/1970.

Come chiarito correttamente dall’Ispettorato, gli impianti di GPS non possono essere considerati strumenti utilizzati dal lavoratore per “rendere la prestazione lavorativa” e, come tali, esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dal medesimo articolo 4.

Lo strumento è infatti rappresentato dall’autoveicolo e non dal sistema di geolocalizzazione, che in linea generale risponde a istanze secondarie aziendali, di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

Secondo l’Ispettorato, solo in via eccezionale è possibile prescindere, ex articolo 4, comma 2, L. 300/1970, dalla procedura autorizzativa, cioè qualora i sistemi di localizzazione siano uno strumento indispensabile per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa o l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (sul punto viene fatto l’esempio dell’uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a 1.500.000 euro).

In quest’ultimo caso, la necessità della presenza del GPS per disposizioni normative, anche se in linea teorica non ne dovrebbe mutare il ruolo sussidiario nell’esecuzione della prestazione, lo rende inscindibile, per la regolarità della prestazione, dallo strumento primario, il veicolo, e, quindi, determina l’esclusione dalla necessità dell’autorizzazione. Pur nella residualità della portata, su questo specifico punto sicuramente il neonato Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito un’interpretazione estensiva  e non scontata.

Concludendo, al di là dei profili legati all’articolo 4, è opportuno ribadire che l’utilizzo di impianti GPS deve essere conforme anche a quanto previsto dalla disciplina in materia di privacy, in particolare per quanto riguarda la richiesta al Garante di verifica preliminare ex articolo 17, D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) e l’obbligo di informativa ex articolo 13 Codice privacy al lavoratore. Obblighi da rispettare anche quando il GPS residualmente viene considerato strumento di lavoro.

 

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