10 Novembre 2022

L’Agenzia delle entrate finalmente spiega il limite 2022 per fringe e bollette

di Luca Vannoni

Con l’articolo 12, D.L. Aiuti-bis (D.L. 115/2022, convertito dalla L. 142/2022), è stata introdotta una particolare disciplina, valevole solo per il per il periodo d’imposta 2022, relativa ai fringe benefit: il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, a cui si aggiungono eccezionalmente le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile Irpef nel limite complessivo di 600 euro, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, Tuir.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ha finalmente diffuso i chiarimenti operativi: vediamo in sintesi gli aspetti più interessanti.

  • Ambito di applicazione: sono inclusi i titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51, Tuir;
  • modalità di riconoscimento: possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam;
  • pagamento/rimborso utenze domestiche: devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. È possibile comprendere anche le utenze per uso domestico intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini;
  • conservazione giustificativi rimborso utenze: il datore di lavoro deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, i giustificativi . Può essere acquisita anche solo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche;
  • dichiarazione del lavoratore: al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche presso altri;
  • intestazione fattura: è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12, Tuir, o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore;
  • superamento limite: nel caso in cui il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori a 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro;
  • cumulo bonus carburante: è possibile cumulare il valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

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