24 Marzo 2023

Andare in pensione nel 2023

di Matteo Podda Scarica in PDF

La Legge di Bilancio 2023 ha visto l’introduzione di alcune novità pensionistiche quali la pensione anticipata flessibile, la nuova Opzione Donna e la proroga di Ape Sociale, che si pongono di fianco all’impianto pensionistico strutturale già in vigore. Il presente contributo ha come obiettivo quello di fornire una visione d’insieme dei principali accessi pensionistici che gli assicurati hanno a disposizione al fine di accedere a pensione nel 2023.

 

Le novità della Legge di Bilancio 2023

Le novità principali della L. 197/2022 sono la pensione anticipata flessibile (ormai nota con il nome di Quota 103) e la nuova Opzione Donna che non è stata semplicemente prorogata rispetto allo scorso anno in quanto ha subito delle importanti variazioni. Oltre a queste due novità, la nuova Legge di Bilancio ha visto anche la proroga per un ulteriore anno dell’anticipo pensionistico sociale (c.d. Ape Sociale).

 

Pensione anticipata flessibile

La prima novità del 2023 è l’introduzione, con il comma 283 dell’articolo 1, L. 197/2022, della pensione anticipata flessibile definita anche Quota 103. Il nuovo accesso pensionistico può essere inteso come un proseguimento delle misure in vigore gli scorsi anni quali Quota 100 (accesso a pensione con almeno 62 anni di età anagrafica e 38 di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 2021) e Quota 102 (accesso a pensione con almeno 64 anni di età anagrafica e 38 di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 2022).

…In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita “pensione anticipata flessibile”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data…”.

La Quota 103 prevede la possibilità di accedere a pensione, trascorso il periodo trimestrale di finestra mobile priva di assegno ex D.L. 4/2019, al raggiungimento di almeno 62 anni di età anagrafica e di 41 anni di contribuzione (dalla somma dei due requisiti il nome con cui è più conosciuta – Quota 103). Tali requisiti devono essere entrambi raggiunti entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

In aggiunta, rispetto alle disposizioni degli anni precedenti, chi accede a Quota 103 potrà conseguire, fino al compimento dell’età anagrafica in cui l’interessato maturerà i requisiti ordinari della pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, D.L. 201/2011 (pertanto, fino al compimento di 67 anni di età, requisito anagrafico attivo previsionalmente attivo fino al 2026), un importo di pensione non superiore a cinque volte il trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD pari nel 2023, così come disposto dalla circolare Inps n. 11/2023, a 567,94 euro.

Pertanto, coloro che hanno maturato un importo di pensione superiore a tale importo soglia, potranno percepire l’intero assegno effettivamente maturato soltanto a partire dal mese successivo il compimento dell’età necessaria per poter accedere a pensione di vecchiaia.

Il comma 2 del nuovo articolo 14.1, D.L. 4/2019 ha confermato la possibilità riservata a coloro che hanno maturato contribuzione in due o più gestioni previdenziali, di poter optare per il cumulo contributivo ex L. 232/2016, al fine di raggiungere il requisito contributivo minimo necessario.

La pensione anticipata flessibile, alla pari della Quota 100 e della Quota 102, non è cumulabile, dalla decorrenza del primo assegno di pensione fino al compimento dell’età di accesso a pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro autonomo o lavoro subordinato, anche prodotti all’estero. L’unica eccezione è rappresentata dalla possibilità di poter ricevere redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi annui.

Nel caso in cui si percepiscano redditi da lavoro oppure venga superato il limite di 5.000 euro di redditi da lavoro autonomo occasionale, l’erogazione della pensione viene sospesa e i ratei di pensione già versati sono recuperati dall’Istituto.

Si ricorda che sono ancora attivi e conseguibili i pensionamenti Quota 100 e Quota 102. Entrambe le forme di pensionamento anticipato non sono state abrogate e, pertanto, qualora gli interessati abbiano raggiunto i requisiti minimi previsti entro il 31 dicembre 2021 (Quota 100) o entro il 31 dicembre 2022 (Quota 102) possono ancora accedervi.

Accedendo a Quota 100 e Quota 102, l’assicurato non sarebbe soggetto all’importo soglia pari a 5 volte l’ammontare del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD.

 

Opzione Donna

Il comma 292, articolo 1, L. 197/2022 non solo ha prorogato, per un ulteriore anno, il pensionamento anticipato sperimentale Opzione Donna, ma ha previsto anche delle importanti novità in quanto sono stati modificati considerevolmente i requisiti di accesso.

Il comma 1-bis dell’articolo 16, D.L. 4/2019 recita:

“…il diritto al trattamento pensionistico… si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  1. a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti;
  2. b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74%;
  3. c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa…”

Il requisito contributivo minimo è rimasto il medesimo e risulta essere pari a 35 anni di contributi effettivi (si ricorda che si considerano nel conteggio i contributi obbligatori, da riscatto, volontari e figurativi ma non quelli da disoccupazione o da malattia non integrata dal datore di lavoro) da maturare entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

È stato modificato, invece, il requisito di tipo anagrafico in quanto la norma ora prevede il possesso di almeno 60 anni di età. Quest’ultimo requisito può essere ridotto di un anno nel caso in cui la donna abbia un figlio o di due anni nel caso in cui abbia due o più figli.

Oltre al raggiungimento congiunto di questi due requisiti, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un ulteriore requisito soggettivo da possedere che consiste nell’essere in una delle condizioni di cui alle lettere a, b e c del nuovo comma 1-bis dell’articolo 16, D.L. 4/2019 (così come sopra definiti nel riquadro).

La decorrenza pensionistica rimane sempre fissata al superamento di 12 mesi di finestra mobile conteggiati a partire dal mese di conseguimento dei requisiti previsti (18 mesi nel caso di lavoratrici autonome). Rimane la possibilità per le donne che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2021 di poter accedere a questa forma di pensionamento con i soli vecchi requisiti pari 35 anni di contribuzione e 58 anni (59 anni per le lavoratrici autonome) di età anagrafica, senza quindi la necessità di possedere anche uno dei requisiti di tipo soggettivo.

Per poter accedere a questa forma di pensionamento anticipato non è consentito cumulare la contribuzione maturata in varie gestioni previdenziali, pertanto coloro che hanno una posizione contributiva frammentata dovranno preventivamente ricongiungere la contribuzione in unica gestione.

Si ricorda, inoltre, che l’accesso Opzione Donna prevede il ricalcolo dell’intero assegno di pensione con metodo contributivo.

 

Gli ulteriori accessi pensionistici attivi nel 2023

Pensione di vecchiaia

La prima prestazione pensionistica strutturale è quella di vecchiaia il cui accesso è conseguibile al raggiungimento di un’età anagrafica pari a 67 anni (requisito anagrafico parificato tra uomini e donne e tra lavoratori del privato e del pubblico, dal 2018) a al perfezionamento del requisito contributivo pari a 20 anni che può essere raggiunto con qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, da riscatto, ricongiunta, volontaria e figurativa).

La L. 214/2011 ha disapplicato le finestre mobili e pertanto l’accesso a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dei 67 anni.

Per poter accedere a pensione deve essere cessato il rapporto di lavoro dipendente, fermo restando la possibilità di poter essere nuovamente assunto durante la percezione dell’assegno di pensione, ma non è richiesta la cessazione dell’attività svolta come lavoratore autonomo.

Così come chiarito dalla circolare Inps n. 16/2013, resta sempre in vigore la c.d. Deroga Amato che consente a coloro che hanno maturato 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992 di poter accedere al pensionamento di vecchiaia anche senza il requisito contributivo di 20 anni.

I lavoratori che hanno il primo contributo che decorre dal primo gennaio 1996 devono possedere un ulteriore requisito che consiste nell’aver maturato un importo di pensione superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, L. 335/1995.

Chi non ha i requisiti minimi previsti potrà accedere a pensione di vecchiaia soltanto al compimento di 71 anni di età e con almeno 5 anni di contribuzione maturata, a prescindere dall’ammontare dell’assegno di pensione.

 

Ulteriori pensioni di vecchiaia

Coloro che hanno svolto per almeno 7 anni negli ultimi 10 una delle mansioni gravose di cui al D.M. del febbraio 2018 o siano stati addetti a mansioni notturne ed usuranti hanno l’opportunità di poter accedere a pensione 5 mesi prima rispetto ai canonici 67 anni. Tale possibilità è aperta a coloro che non risultino già titolari di Ape Sociale e, contestualmente, a chi risulta in possesso di almeno 30 anni di contribuzione.

I lavoratori del settore privato che hanno un’invalidità civile certificata non inferiore all’80% (percentuale che dovrà essere attestata e certificata anche del medico dell’Inps in occasione della visita disposta per consentire l’accesso a pensione) possono aderire alla pensione di vecchiaia anticipata ex comma 8, articolo 1, D.Lgs. 503/1992, al compimento di 61 anni di età per gli uomini e di 56 anni di età per le donne.

La contribuzione minima necessaria per poter presentare domanda di vecchiaia anticipata è pari a 20 anni e bisogna attendere una finestra mobile annuale prima di poter beneficiare del primo assegno pensionistico. A conti fatti l’accesso è al compimento di 62 anni di età per gli uomini e di 57 anni di età per le donne.

Per tutti i lavoratori è sempre attivo, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, L. 388/2000, il riconoscimento di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di invalidità certificata superiore al 74%. La contribuzione aggiuntiva, che spetta soltanto per i periodi effettivi di lavoro, può essere considerata ai fini del requisito contributivo per tutti gli accessi pensionistici. Il beneficio contributivo non è conteggiato fin quando non viene presentata apposita domanda ad Inps e può aumentare l’anzianità contributiva per un massimo di 5 anni (30 anni di servizio).

La maggiorazione contributiva, se rientrante nei periodi ante 1° gennaio 1996, è utile anche ai fini della misura dell’assegno (la quota retributiva della pensione è commisurata considerando anche il numero di contributi figurativi aggiuntivi derivanti dal riconoscimento) mentre per i periodi rientranti nel sistema di calcolo contributivo (post 1995 o tutti in caso di opzione al metodo contributivo) la maggiorazione consente soltanto un incremento ai fini del diritto.

I lavoratori del settore privato non vedenti possono accedere a pensione al compimento di 56 anni di età per gli uomini e di 51 anni di età per le donne (requisiti previsti prima della riforma Amato del 1992). Il requisito contributivo richiesto è pari a 10 anni. Coloro che sono divenuti ciechi nel tempo e non sono pertanto ciechi dalla nascita, devono far valere almeno 10 anni di contributi dopo il manifestarsi della cecità. Il requisito anagrafico dei lavoratori autonomi è aumentato di 5 anni rispetto ai lavoratori dipendenti del privato.

Anche per questo accesso è attiva la finestra mobile annuale (18 mesi per i lavoratori autonomi).

 

Pensione anticipata ordinaria

La pensione anticipata è una prestazione pensionistica strutturale che prevede l’accesso a pensione al raggiungimento di un determinato requisito contributivo, a prescindere dall’età anagrafica.

Tale requisito contributivo non è modificato per l’anno 2023 e pertanto risulta essere pari a 42 anni e 10 mesi per gli assicurati di sesso maschile e di 41 anni e 10 mesi per le assicurate di sesso femminile. Il D.L. 4/2019 ha sospeso gli adeguamenti a speranza di vita ed ha reintrodotto la finestra mobile pari a 3 mesi che comporta lo slittamento della decorrenza di pensione una volta raggiunto il requisito contributivo (durante la finestra trimestrale rimane attiva la possibilità di lavorare e maturare ulteriore contribuzione).

Si deve sempre conseguire anche il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva che non considera tutti i periodi figurativi da disoccupazione e da malattia non integrata dal datore di lavoro.

Per poter accedere a pensione deve essere cessato il rapporto di lavoro dipendente, fermo restando la possibilità di poter essere nuovamente assunto durante la percezione dell’assegno di pensione, ma non è richiesta la cessazione dell’attività come lavoratore autonomo che può, quindi, essere svolta senza soluzione di continuità.

 

Pensione anticipata contributiva

La pensione anticipata contributiva è un accesso pensionistico aperto soltanto a coloro che hanno maturato contribuzione esclusivamente a partire dal 1° gennaio 1996 e che pertanto vedono il loro assegno pensionistico calcolato interamente con metodo contributivo. Per potervi accedere l’interessato deve aver maturato:

  • almeno 20 anni di contributi effettivi (tutti ad esclusione dei contributivi figurativi da disoccupazione o malattia non integrata);
  • un’età anagrafica pari a 64 anni (requisito univoco sia per uomini che per donne);
  • un ammontare mensile della prima rata di pensione di un valore non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, L. 335/1995.

In questa forma di accesso anticipato non è prevista la finestra mobile e quindi, in presenza di tutti i requisiti, il pensionamento potrà decorrere dal mese successivo il loro perfezionamento.

 

Pensione anticipata per lavoratori precoci

Rimane immutata anche per il 2023, la possibilità di poter accedere a pensione al raggiungimento di 41 anni di contributi (requisito unificato sia per uomini che per donne) aperta a coloro che hanno maturato almeno 52 settimane di contributi effettivi (ad esempio non è valida contribuzione da accreditamento del servizio militare o da riscatto della laurea) prima del compimento di 19 anni di età anagrafica e che rientrino in una delle seguenti categorie:

  • disoccupati che abbiano percepito interamente l’indennità di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 22/2015 (c.d. NASpI);
  • caregivers al momento dell’accesso a pensione che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo o secondo grado;
  • invalidi con una percentuale di invalidità almeno pari al 74%;
  • addetti a mansioni usuranti e lavoratori notturni;
  • addetti a mansioni gravose svolte per almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure 6 anni negli ultimi 7.

Questo anticipo pensionistico, introdotto dal comma 199 dell’articolo 1, L. 232/2016, è richiedibile soltanto da coloro che hanno maturato contribuzione prima del 1996. Anche per questa forma di pensionamento è prevista la finestra trimestrale priva di assegno a partire dal raggiungimento del requisito contributivo.

L’assegno di pensione non è cumulabile con redditi da lavoro per un periodo di tempo tra l’anzianità contributiva ordinaria e l’anzianità al momento del pensionamento. In sostanza non è possibile percepire redditi per 10 mesi per le donne e un anno e 10 mesi per gli uomini.

 

Pensione anticipata per lavoratori usuranti e notturni

I lavoratori che abbiano svolto attività usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per almeno metà della propria vita lavorativa nonché i lavoratori notturni ai sensi del D.Lgs. 67/2011 hanno la possibilità di accedere ad una specifica pensione anticipata raggiungendo quota 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.

Soltanto i lavoratori notturni con almeno 78 giorni annui di turno notturno possono beneficare della quota 97,6. Gli addetti al lavoro notturno con un numero di notti lavorate tra 72 e 77 devono raggiungere quota 98,6 e chi ne ha tra 64 e 71 devono raggiungere quota 99,6.

Per questa tipologia di accesso non è prevista l’applicazione delle finestre mobili.

 

La totalizzazione contributiva

La totalizzazione consente di riunire la contribuzione sparsa in varie gestioni previdenziali al fine di poter accedere a specifiche pensioni di vecchiaia o anticipata.

I requisiti sono, infatti, differenti rispetto a quelli ordinari che abbiamo appena esaminato. La pensione di vecchiaia è conseguibile al raggiungimento di almeno 20 anni di contribuzione e di 66 anni di età (con una finestra mobile priva di assegno pari a 18 mesi), mentre il pensionamento anticipato è raggiungibile con 41 anni di contribuzione (con una finestra mobile priva di assegno pari a 21 mesi).

Questo istituto, introdotto con il D.Lgs. 42/2006, è ormai raramente utilizzato in quanto gli accessi previsti sono sfavorevoli rispetto a quelli strutturali. La totalizzazione contributiva potrebbe però risultare utile qualora il ricalcolo dei vari pro-quota con il metodo di calcolo contributivo risultino vantaggiosi rispetto a un calcolo ordinario con metodo misto o retributivo.

 

Ape Sociale

La Legge di Bilancio 2023 con i commi da 288 a 291, dell’articolo 1, ha previsto la proroga anche per l’anno 2023 dell’anticipo pensionistico sociale (c.d. Ape Sociale).

L’Ape Sociale rappresenta un trattamento economico di sostegno al reddito ed una sorta di accompagnamento alla pensione di vecchiaia (fino al compimento di 67 anni di età fino al 2026). L’importo mensile corrisponde a quello della rata di pensione maturata al momento di percezione del primo assegno con un limite massimo di 1.500 euro lordi mensili erogabili per 12 mensilità.

I beneficiari, rimangono i medesimi dello scorso anno e sono coloro che rientrano in una delle seguenti 4 categorie:

  1. disoccupati che abbiano percepito interamente l’indennità di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 22/2015 (c.d. NASpI). A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 è stato eliminato l’ulteriore vincolo, valido fino al 31 dicembre 2021, per il quale erano richiesti 3 mesi di finestra tra il termine della percezione della NASpI e l’accesso all’APE Sociale. Al fine di poter richiedere l’anticipo pensionistico l’interessato deve aver maturato almeno 30 anni di contributi;
  2. soggetti che assistono da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992 (c.d. caregivers) ovvero, a partire dal gennaio 2018 un parente o un affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti. Al fine di poter richiedere l’anticipo pensionistico, l’interessato deve aver maturato almeno 30 anni di contributi. L’assistenza al familiare deve essere mantenuta fino alla percezione del primo assegno;
  3. invalidi civili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa, certificata da commissioni sanitarie, pari o superiore al 74%. Al fine di poter richiedere l’anticipo pensionistico l’interessato deve aver maturato almeno 30 anni di contributi. La percentuale di invalidità deve essere mantenuta fino alla percezione del primo assegno, così come definito dal messaggio Inps n. 1481/2018;
  4. lavoratori dipendenti che svolgono attività lavorative rientranti tra quelle definite gravose, vale a dire attività per le quali si richiede uno sforzo fisico ed un rischio fisico-psichico superiore alla media. L’elenco delle attività, inizialmente disposto dall’allegato del D.P.C.M. 88/2017, ha subito sostanziali modifiche ad opera della Legge di Bilancio 2022. Per il riconoscimento del beneficio, deve essere dimostrato che lo svolgimento di una delle attività presenti nell’elenco sia stato svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 o per almeno 7 anni negli ultimi 10 antecedenti la domanda. Al fine di poter richiedere l’anticipo pensionistico l’interessato deve aver maturato almeno 36 anni di contributi.

A seguito delle novità apportate dalla Legge di Bilancio dello scorso anno, coloro che svolgono attività rientranti nella classificazione Istat 6.3.2.1.2 e 7.1.3.3, vale a dire gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, dovranno avere un’anzianità contributiva inferiore ed almeno pari a 32 anni.

Come specificato anche nella circolare Inps n. 34/2018, nel caso di lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra evidenziate, per l’accesso ad Ape Sociale opera la riduzione del requisito contributivo di un anno per chi ha un figlio e di 2 anni per chi ha 2 o più figli.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Guida pratica previdenziale“.

 

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