Antisindacali le procedure aziendali che comprimono il diritto di sciopero
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La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 novembre 2025, n. 29740, ha ritenuto che le disposizioni aziendali che impongono procedure prima o durante lo sciopero, incidendo sul libero esercizio del diritto di astensione dal lavoro, sono antisindacali se limitano la scelta del lavoratore o comportano attività non retribuita sotto minaccia di sanzioni disciplinari. L’impresa può adottare misure per contenere i danni materiali dello sciopero, ma non può compromettere la produttività né impedire l’esercizio del diritto costituzionale di sciopero; l’accertamento va effettuato caso per caso in relazione all’effettiva incidenza sulle attività dei lavoratori.
Il caso
- violazione degli artt. 40 e 41, Costituzione, ritenendo che la scelta di aderire allo sciopero non potesse essere lasciata del tutto libera nel tempo e che le procedure contestate fossero giustificate dall’esigenza di tutelare il patrimonio aziendale, soprattutto con riferimento agli incassi non consegnati;
- violazione dell’art. 2697, c.c.: la Corte territoriale avrebbe attribuito alla Società l’onere di dimostrare l’assenza di soluzioni alternative alle procedure organizzative emanate.
La Cassazione ha ritenuto infondati ambedue i motivi.
In relazione al primo, ha posto in evidenza che la società datrice di lavoro può adottare misure per ridurre il danno derivante da uno sciopero, ma non tali da comprimere il diritto costituzionale di scioperare e da trasformarsi in strumenti volti a limitare libertà individuale dei lavoratori. Le procedure predisposte da Autostrade, infatti, imponevano attività propedeutiche allo sciopero e obblighi successivi all’inizio dell’astensione, pertanto condizionavano la decisione dei lavoratori e imponevano prestazioni non retribuite sotto la minaccia di sanzioni disciplinari.
In merito al secondo motivo, secondo gli Ermellini non si è verificata alcuna violazione dell’art. 2697, c.c., poiché la Corte d’Appello aveva semplicemente accertato la mancanza di elementi idonei a dimostrare la legittimità delle misure contestate in relazione alla tutela della capacità produttiva. Inoltre, La Suprema Corte sottolinea come tale aspetto non sia risultato determinante ai fini della decisione, in quanto il fatto dirimente era la compressione del diritto di sciopero.



