27 Giugno 2025

Applicazione della voce di tariffa 0722 delle tariffe dei premi 2019: chiarimenti INAIL

di Redazione Scarica in PDF

L’INAIL, con circolare n. 38 del 24 giugno 2025, fornisce precisazioni sulla voce di tariffa 0722, la cui declaratoria è stata modificata con le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività, approvate con il D.I. 27 febbraio 2019. La circolare ripercorre la storia della voce 0722 e offre chiarimenti sull’ambito applicativo, oltre a quanto già illustrato con la circolare n. 28/2021.

Con le tariffe 2019 la declaratoria della voce di tariffa 0722, uguale per tutte le gestioni tariffarie, è stata così modificata: “Attività d’ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso l’uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici”.

L’Istituto spiega che per attività d’ufficio si intendono tutte le attività svolte normalmente in ambito amministrativo con uso diretto di computer e altre macchine elettriche da ufficio presso imprese, enti e studi professionali che assicurano la corretta gestione amministrativa e contabile, i rapporti con la clientela, l’amministrazione del personale, nonché il personale tecnico degli uffici (per esempio, i progettisti) e simili. Sono da riferire alla voce 0722, per esempio, la gestione degli ordini dei clienti, l’emissione di fatture, bolle di carico e scarico, documenti di trasporto, l’emissione di atti relativi a investimenti, contratti e pagamenti dei fornitori di beni e servizi, la gestione e selezione del personale, i servizi di assistenza alla clientela a distanza tramite internet, pc, telefono.

Viene, inoltre, precisato che l’elenco delle attività riferibili alla voce 0722 non può essere tassativo ed esaustivo in quanto una determinata lavorazione, seppure svolta con l’uso esclusivo di computer e macchine da ufficio, può essere parte integrante della lavorazione principale esercitata dal soggetto assicurante e seguirne di conseguenza il riferimento classificativo (per esempio, per alberghi o strutture turistiche le attività di reception sono riferibili alla voce 0221 della gestione Terziario).

L’Istituto precisa che le attività riconducibili alla voce 0722 delle tariffe 2019 godono di autonomia classificativa, indipendentemente dalla loro complementarità o sussidiarietà rispetto alla lavorazione principale.

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