1 Febbraio 2016

Approvato il DdL in tema di lavoro autonomo e smart working

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n.102 del 28 gennaio, ha approvato un disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.

In materia di lavoro autonomo il provvedimento detta disposizioni finalizzate a costruire per i lavoratori prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori un sistema di diritti e di welfare moderno; in particolare prevede:

  • agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità: del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro; del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale; in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà;
  • la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;
  • il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa;
  • l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale sia possibile usufruire dei congedi parentali a un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
  • la sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino a un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni;
  • una specifica misura di tutela contro la malattia, affinché i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche siano equiparati alla degenza ospedaliera.

In tema di lavoro agile (smart working) è prevista l’introduzione di una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Per il lavoratore che presta attività di lavoro subordinato in modalità agile si prevede:

  • il diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda;
  • il diritto a incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza;
  • la garanzia, da parte datoriale, del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.