16 Dicembre 2025

Autoliquidazione: applicazione nuove aliquote di oscillazione del tasso medio

di Redazione Scarica in PDF

L’INAIL, con istruzione operativa n. 10896 del 10 dicembre 2025, ha comunicato che la deliberazione del Presidente INAIL n. 17 del 10 novembre 2025 ha autorizzato l’applicazione, in via provvisoria, delle nuove aliquote di cui alla deliberazione n. 146/2025, per determinare il tasso applicabile 2026 ai fini dell’autoliquidazione 2025/2026. In via provvisoria, pertanto, i tassi applicabili 2026 sono calcolati applicando la nuova tabella A “Bonus” e l’aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), di cui all’art. 20, commi 5, 8 e 9, MAT.

Si ricorda che la deliberazione n. 146/2025 ha aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, di cui all’art. 20, MAT, approvate con D.I. 27 febbraio 2019. In seguito, l’art. 1, comma 1, D.L. n. 159/2025, ha autorizzato l’INAIL a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione a un successivo D.I., da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. Sempre l’art. 1, al comma 4, ha stabilito l’esclusione dal riconoscimento del bonus per le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto, la deliberazione del presidente INAIL è finalizzata a non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio già a partire da febbraio 2026, nelle more del perfezionamento del D.I..

Il documento di prassi riporta le aliquote in riduzione previste dalla nuova tabella A, con effetto dal 1° gennaio 2026, ricordando che l’applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico è stata esplicitata nelle comunicazioni del tasso applicabile per l’anno 2026 (20SM), con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:

1. in caso di mancata adozione del D.I. previsto dall’art. 1, comma 3, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell’INAIL adottata con la delibera n. 146/2025;

2. nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il D.I. previsto dall’art. 1, comma 4, D.L. n. 159/2025, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.

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