Il bonus per il posticipo del pensionamento
di Alessia Boer Scarica in PDF
La circolare INPS n. 102/2025 fornisce istruzioni applicative in merito al bonus per il posticipo del pensionamento, misura introdotta dal Legislatore per incentivare la permanenza in servizio dei lavoratori subordinati che maturano il requisito per la pensione anticipata, ma optano per il differimento dell’accesso al trattamento pensionistico. L’articolo analizza in dettaglio la disciplina dell’incentivo, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, ai presupposti giuridici per il riconoscimento del bonus, alle modalità di calcolo dell’importo (commisurato alla contribuzione non versata a titolo di IVS) e alla compatibilità con l’obbligo contributivo ordinario. Vengono, inoltre, esaminati i riflessi sulla posizione assicurativa del lavoratore e gli effetti sul montante contributivo individuale.
Bonus posticipo pensionamento
Il bonus previsto per chi opta per il posticipo del pensionamento nel 2025 rappresenta la proroga, con importanti modifiche, di quanto previsto inizialmente dall’art. 1, commi 286 e 287, Legge n. 197/2022, poi prorogato con la Legge di bilancio 2024. Attualmente, la misura è disciplinata dall’art. 1, comma 161, Legge n. 207/2024, che ne definisce la regolamentazione per il 2025.
La Legge di bilancio 2025 ha modificato l’art. 1, comma 286, prevedendo, oltre al prolungamento del beneficio fino al 31 dicembre 2025, 2 novità molto rilevanti:
− l’ampliamento della platea dei possibili beneficiari (non solo chi potrebbe accedere a Quota 103, ma anche chi ha i requisiti per la pensione anticipata “ordinaria”);
− la quota di contributi non trattenuta dal datore di lavoro in favore dell’INPS viene erogata al lavoratore applicando quanto previsto dall’art. 51, comma 2, lett. i-bis), TUIR, prevedendo quindi che questo importo non concorra alla formazione del reddito né previdenziale né fiscale.
In sostanza, il bonus consiste nella possibilità, per il lavoratore, di rinunciare all’accredito contributivo della quota di contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per IVS e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa. Come chiarito nel messaggio INPS n. 4558/2023, tra i contributi non trattenuti rientra anche il contributivo aggiuntivo IVS.
Quest’ultimo è disciplinato dall’art. 3-ter, D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 438/1992, che stabilisce che «a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile».
Per il 2025, la retribuzione sulla quale si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1% è quella che supera 52.190 euro annui.
L’opzione può decorrere dal momento in cui il lavoratore matura il diritto alla pensione (se la domanda viene presentata prima) oppure dal mese successivo alla richiesta (se effettuata in un momento successivo). Dalla decorrenza del beneficio, il datore di lavoro è tenuto a versare solo la propria quota di contributi, mentre gli importi non trattenuti vengono erogati direttamente al lavoratore insieme alla retribuzione, con il vantaggio che tali somme non sono imponibili ai fini fiscali.
Si tratta di un incentivo particolarmente rilevante, soprattutto in considerazione delle penalizzazioni previste per chi matura i requisiti di Quota 103.
È, inoltre, importante sottolineare, come chiarito dal Dossier del Senato della Legge di bilancio 2025, che: «Il comma 161, inoltre, esplicita che l’esercizio dell’opzione ivi ridisciplinata non esclude la possibilità di fare in un qualsiasi momento successivo domanda di pensione anticipata».
La nuova formulazione del bonus ha inizialmente destato diversi dubbi, successivamente chiariti dall’INPS con circolare n. 102/2025, e dall’Agenzia delle Entrate tramite la risoluzione n. 45/E/2025.
In particolare, sono stati oggetto di chiarimento i seguenti punti:
− se la non concorrenza al reddito del beneficio erogato dal 1° gennaio 2025 valga anche per chi ha richiesto l’incentivo nel 2024 e continua a beneficiarne nel 2025;
− se la non concorrenza al reddito si applichi anche ai dipendenti pubblici, nonostante per essi non sia prevista l’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. i-bis), TUIR, riferito esclusivamente ai lavoratori iscritti all’AGO e alle sue forme sostitutive, e non a quelle esclusive cui appartengono i dipendenti pubblici.ù
Quota 103: normativa prevista per il 2025
Uno dei possibili accessi a pensione anticipati previsti per il 2025 è quello disciplinato dall’art. 14.1, D.L. n. 4/2019, c.d. Quota 103. La previsione di Quota 103 è la proroga di quanto già previsto per il 2024: i requisiti rimangono immutati rispetto alla previsione dell’anno precedente, e si pongono in continuità con le precedenti formule di Quota 100 (prevista dal 2019 al 2021) e Quota 102 (in vigore nel 2022).
Quota 103, definita come “pensione anticipata flessibile”, consente la possibilità di pensionamento al raggiungimento di 41 anni di contributi e 62 anni di età, da maturare entro il 31 dicembre 2025.
Per raggiungere i requisiti, in caso di contributi in più gestioni, è possibile utilizzare il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, escludendo i contributi accreditati presso le Casse professionali dei liberi professionisti.
Dal 2024, per chi accede alla pensione anticipata flessibile, le regole di calcolo sono quelle previste per il sistema contributivo ex D.Lgs. n. 180/1997. Pertanto, per i soggetti che rientrerebbero nel sistema misto, è necessario esercitare l’opzione per il calcolo interamente contributivo, come previsto dall’art. 1, comma 23, Legge n. 335/1995.
Il sistema contributivo, nella maggior parte dei casi, comporta una penalizzazione dell’assegno pensionistico, poiché non consente più l’applicazione del calcolo retributivo per i contributi versati fino al 1995. Inoltre, Quota 103 introduce un’ulteriore limitazione temporanea, valida fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia: l’assegno pensionistico non può superare il limite di massimo 4 volte il trattamento minimo previsto. Per il 2025, considerando che il trattamento minimo è pari a 603,40 euro, l’importo massimo mensile erogabile di pensione potrà essere pari a 2.413,60 euro.
Al compimento dell’età pensionabile per la vecchiaia, se l’assegno spettante risulta superiore a tale limite, verrà, dal mese successivo, erogato interamente. Resta fermo che il calcolo della pensione rimane totalmente contributivo.
L’accesso alla prestazione è subordinato al rispetto della c.d. finestra mobile, ossia un periodo di attesa tra la maturazione dei requisiti pensionistici e l’effettiva decorrenza della pensione:
− per i lavoratori autonomi e del settore privato: 7 mesi;
− per i lavoratori pubblici: 9 mesi.
Un ulteriore aspetto di rilievo è l’incumulabilità dell’assegno di Quota 103 con i redditi da lavoro fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Durante questo periodo, infatti, il pensionato potrà percepire esclusivamente redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite annuo di 5.000 euro lordi.
Pensione anticipata
La pensione anticipata, c.d. strutturale, è normata dall’art. 24, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011. La pensione anticipata prevede un requisito unicamente legato all’anzianità contributiva, escludendo requisiti di età anagrafica, che si differenzia tra uomo e donna.
Fino, almeno, al 31 dicembre 2026, per le donne sono richiesti 41 anni e 10 mesi di contributi e per gli uomini 42 anni e 10 mesi di contributi.
In caso di contribuzioni in più gestioni è possibile cumulare le varie gestioni, anche includendo i contributi versati nelle Casse professionali private, sommando interamente la contribuzione non sovrapposta per il calcolo del diritto. La contribuzione utile è tutta la contribuzione accreditata, sia essa obbligatoria, volontaria, da riscatto e figurativa.
È necessario un sottorequisito rispetto ai contributi prima riportati, pari, sia per gli uomini che per le donne, a 35 anni di contributi (pari a 1.820 settimane) effettivi, quindi escludendo i contributi figurativi per disoccupazione ASpI/NASpI e per malattia/infortunio senza integrazione del datore di lavoro.
Le finestre mobili, per il 2025, previste per questo pensionamento sono pari a:
− 3 mesi per i lavoratori autonomi o dipendenti privati;
− 4 mesi per le pensioni liquidate a carico di CPDEL (enti locali), CPS (sanitari), CPI (insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate), CPUG.
Bonus posticipo pensionamento 2023-2024
In sintesi, la normativa prevista per il 2023 e 2024, relativamente al bonus per chi decideva di non accedere a pensione pur avendo i requisiti, prevedeva che il beneficio fosse riconosciuto solamente ai lavoratori che avevano i requisiti per la pensione anticipata flessibile (Quota 103 prevista per il 2023 e per il 2024).
Il bonus corrispondeva alla quota di contributi a carico del lavoratore che non veniva trattenuta ed erogata all’INPS dal datore di lavoro, ma erogata direttamente al lavoratore. Tuttavia, tale importo era soggetto a tassazione ordinaria IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali, risultando quindi imponibile ai fini fiscali. L’unico vantaggio era rappresentato dall’esenzione della contribuzione previdenziale.
Platea di beneficiari del bonus posticipo pensionamento previsto per il 2025
La scelta di rinunciare alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata (art. 24, comma 10, D.L. n. 201/2011) consente al lavoratore di richiedere che non venga più trattenuto dallo stipendio la quota di contributi IVS (Invalidità, vecchiaia e superstiti) a proprio carico, con riconoscimento diretto da parte del datore di lavoro.
I possibili beneficiari dell’incentivo sono tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, qualsiasi natura assuma il datore di lavoro, purché siano rispettati i seguenti requisiti:
− maturazione, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti per Quota 103 o per la pensione anticipata ex art. 24, comma 10, D.L. n. 201/2011;
− assenza di titolarità di pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità;
− iscrizione, al momento della richiesta, all’AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima;
− mancato conseguimento del requisito per la pensione di vecchiaia.
È importante considerare i termini corretti per i pensionamenti anticipati, che consentono l’esercizio della rinuncia: infatti, la possibilità di interrompere la trattenuta a proprio carico decorre solo dopo il termine delle finestre mobili previste per i diversi accessi pensionistici (Quota 103: 7-9 mesi; pensione anticipata ex D.L. n. 201/2011: 3-4 mesi dal 2025).
Trattamento fiscale dell’incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori
Come già anticipato, la nuova formulazione introdotta per il 2025 prevede una novità rilevante in merito alla tassazione dell’importo dei contributi non trattenuti dalla retribuzione dei lavoratori che ne hanno effettuato richiesta.
L’art. 1, comma 161, Legge n. 207/2024, prevede che all’incentivo si applichi la disciplina di cui all’art. 51, comma 2, lett. i-bis), TUIR. In base a tale disposizione, l’importo non trattenuto, oltre a non essere assoggettato a contribuzione previdenziale, come già previsto fino all’anno scorso, non concorre alla formazione dell’imponibile fiscale. In altre parole, al lavoratore viene riconosciuto un importo netto pari esattamente alla trattenuta che avrebbe dovuto essere effettuata dal datore di lavoro.
Uno dei principali dubbi emersi a seguito della formulazione della Legge di bilancio 2025, riguardava l’individuazione dei beneficiari del nuovo regime fiscale. Sul punto, la circolare INPS n. 102/2025, riporta l’espressa previsione che «acquisiti i pareri espressi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, si precisa che il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO».
In merito alla disciplina fiscale, anche l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la risoluzione n. 45/E/2025, in risposta a un interpello presentato da un dipendente di un ente pubblico, titolare del bonus dal 1° gennaio 2024. L’Agenzia ha chiarito 2 aspetti fondamentali:
− la possibilità di poter beneficiare dell’esenzione anche per i dipendenti pubblici, pur non essendo normalmente soggetti all’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. i-bis), TUIR;
− l’automatica applicazione dell’esenzione fiscale anche a chi aveva già aderito al beneficio nel 2024, quindi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.
Nel parere, l’Agenzia ha richiamato la finalità della nuova disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2025, come emerge dalla relazione tecnica: ampliare la platea dei beneficiari includendo anche i lavoratori che hanno maturato i requisiti la pensione anticipata strutturale (contributi pari a 42 anni e 10 mesi, se uomo, e 41 anni e 10 mesi, se donna).
Proprio per questa ragione, secondo l’Agenzia delle Entrate, escludere i dipendenti pubblici dai benefici fiscali contrasterebbe con l’intento del Legislatore di estendere la possibile rinuncia dell’accredito contributivo. A parere dell’Agenzia, proprio la formulazione dell’art. 1, comma 161, terzo periodo, Legge n. 207/2024, ha previsto il beneficio fiscale per tutti i lavoratori iscritti in tutte le forme previdenziali elencate, quindi anche per quelle esonerative.
Rispondendo esplicitamente come segue: «le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte dell’istante, della facoltà di rinuncia dell’accredito contributivo presso la forma esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, percepire a partire dal 2025 non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi del citato articolo 51, comma 2, lettera ibis), del TUIR».
Con tale precisazione, l’Agenzia ha chiarito anche l’ulteriore dubbio sull’applicazione dell’esenzione fiscale a chi aveva già esercitato l’opzione di rinuncia nel 2024, confermando che il beneficio si applica anche in tali casi.
Effetti sui trattamenti pensionistici
La mancata trattenuta dei contributi a carico del lavoratore, con il conseguente mancato versamento da parte del datore di lavoro, determina un effettivo accredito contributivo ridotto. Diversamente da quanto accade in molti casi di agevolazioni contributive a favore del datore di lavoro, dove l’aliquota di computo della pensione rimane invariata e la parte non versata viene compensata dallo Stato, in questo caso non è prevista alcuna compensazione, con effetti diretti sui futuri trattamenti pensionistici.
Già con la circolare INPS n. 82/2023, l’Istituto aveva chiarito che la scelta di usufruire del beneficio:
− non modifica la quota retributiva della pensione, poiché questa viene calcolata sulla retribuzione pensionabile, che non subisce riduzioni a seguito del beneficio;
− riduce, invece, la quota contributiva, in quanto i contributi non versati non vengono accreditati, con conseguente abbattimento della parte calcolata con il metodo contributivo.
Si ricorda che, in caso di pensionamento con Quota 103, il calcolo della pensione avviene interamente con il sistema contributivo: di conseguenza, la riduzione risulta ancora più significativa.
Dal 2025, tuttavia, la convenienza del beneficio dev’essere valutata anche alla luce della nuova previsione di esenzione fiscale sull’importo riconosciuto: la somma corrispondente alla mancata trattenuta viene, infatti, erogata netta nella busta paga mensile, generando per il lavoratore un vantaggio immediato, che può essere considerato equivalente alla parte di pensione che non verrà riconosciuta in futuro.
È, inoltre, importante sottolineare che l’incentivo riguarda esclusivamente la quota IVS a carico del lavoratore, senza produrre alcun vantaggio per il datore di lavoro. Per questo motivo la misura non è subordinata al possesso del DURC né ad altri requisiti normalmente previsti per le agevolazioni contributive destinate ai datori di lavoro. Trattandosi, infatti, di un beneficio personale, riconosciuto direttamente ai lavoratori, esso non rientra nella nozione di aiuto di Stato.
Procedura di riconoscimento e modalità di esposizione dei dati
La circolare INPS n. 102/2025 chiarisce in dettaglio la procedura di riconoscimento del possibile beneficio.
Il lavoratore che intende aderire all’incentivo deve presentare esplicita richiesta all’INPS, che provvederà a verificare il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per Quota 103 o per la pensione anticipata. In seguito, l’Istituto comunicherà l’esito della verifica sia al lavoratore che al datore di lavoro tramite la Comunicazione bidirezionale.
Considerando che la misura è accessibile a diverse categorie di lavoratori, la circolare specifica, in più paragrafi, le modalità operative che il datore di lavoro deve rispettare nelle varie denunce contributive UniEmens <PosContributiva>, <PosPa>, <PosAgri>, nonché la modalità di riduzione dei contributi da versare tramite bollettini “PagoPa” in caso di rapporti di lavoro domestico.
Revoca della rinuncia dell’accredito contributivo o perdita dei requisiti
Come già anticipato, il bonus rappresenta un’opzione e, in quanto tale, richiede un’esplicita richiesta da parte del lavoratore. La domanda può essere presentata una sola volta e ha effetto anche in caso di variazione del datore di lavoro. Infatti, è direttamente l’INPS che comunica al nuovo datore di lavoro, mediante le “comunicazioni bidirezionali”, la scelta effettuata dal lavoratore. Come la possibilità di effettuare la domanda di rinuncia dei contributi è prevista solo una volta, anche la revoca può essere comunicata una sola volta. Gli effetti della revoca decorrono dal mese successivo alla data in cui è stata esercitata.
La circolare INPS n. 102/2025 specifica chiaramente quali sono i requisiti di pensione che al maturarsi fanno cessare automaticamente il diritto del lavoratore alla quota di contribuzione IVS a suo carico.
Precisamente nei seguenti casi:
− si consegue una pensione diretta, con la sola eccezione dell’assegno ordinario di invalidità ex Legge n. 222/1984;
− si raggiungono i requisiti della pensione di vecchiaia ex art. 24, comma 6, D.L. n. 201/2011, anche se non si esercita immediatamente il diritto al pensionamento;
− si maturano i requisiti di vecchiaia previsti dalla propria gestione previdenziale di appartenenza, qualora differenti rispetto a quelli INPS, anche in questo caso indipendentemente dall’effettiva domanda di pensione.
Conclusione
La circolare INPS n. 102/2025, chiarisce in modo puntuale i requisiti e le modalità applicative del bonus per il posticipo del pensionamento, delineando un quadro normativo che mira a incentivare la permanenza volontaria dei lavoratori nel mercato del lavoro. Tale misura si inserisce in un contesto più ampio di sostenibilità del sistema previdenziale, offrendo un vantaggio economico tangibile a chi sceglie di ritardare l’accesso alla pensione. Resta fondamentale, tuttavia, un’attenta valutazione caso per caso, anche alla luce delle implicazioni fiscali e previdenziali, affinché il lavoratore possa operare una scelta realmente consapevole.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza”.



