26 Aprile 2017

Cigd anno 2017: i chiarimenti Inps

di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 1713 del 21 aprile 2017, ha offerto chiarimenti in merito alla concessione della Cig in deroga per l’annualità 2017, in particolare in ordine all’ambito di applicazione della decretazione per il 2017 e alla gestione di ferie programmate/chiusura aziendale.

Per quanto riguarda la decretazione, l’Istituto ha precisato che le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro (assegno ordinario/assegno di solidarietà) garantite da Fis, Fsba e da tutti i fondi di solidarietà, sono da annoverare tra gli ammortizzatori sociali: conseguentemente, le Regioni e le Province autonome possono decretare Cigd per l’annualità 2017 in continuità con le prestazioni erogate da tali Fondi. Poiché, però, i Fondi di solidarietà bilaterale alternativi non sono gestiti dall’Istituto, al fine di consentire la verifica del requisito della continuità, il datore di lavoro dovrà fornire all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai citati Fondi, con la specifica della data di fine intervento.

In ordine alla gestione di ferie programmate/chiusura aziendale, il messaggio precisa che la fruizione delle ferie va considerata quale adempimento di un obbligo necessario per poter accedere alla Cigd, pertanto non costituisce un periodo interruttivo della continuità richiesta per i periodi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016. Ne consegue che un periodo di intervento dell’ammortizzatore ordinario, a cui faccia seguito la fruizione di ferie programmate/chiusure aziendale, e che termini oltre il 31 dicembre 2016, consente la concessione di trattamenti di cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017. Anche in tal caso il datore di lavoro dovrà fornire all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale con la specifica della data di conclusione delle stesse.

 

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