15 Giugno 2023

Il decreto trasparenza arriva in Tribunale

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Sembrava essere finita nel dimenticatoio la questione riders, fra pronunce che li hanno equiparati ai lavoratori subordinati e accordi collettivi faticosamente raggiunti, e invece, colpo di scena, ecco che fanno nuovamente capolino nelle aule di Tribunale.

In particolare, con ordinanza dello scorso 3 aprile 2023, il Tribunale di Palermo (che peraltro era stato il Foro che si era espresso agli albori dell’annosa vicenda con una lunga e argomentata pronuncia di stampo anche sovranazionale) – dopo aver ammesso la possibilità per i sindacati di agire ex articolo 28, L. 300/70 richiamando l’applicabilità della disciplina del lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015 anche sotto il profilo processuale – si è pronunciato sugli obblighi di informazione previsti dal decreto trasparenza, il D.Lgs. 104/2022.

Tale decreto legislativo, infatti, ha previsto all’articolo 4, l’introduzione del nuovo art. 1bis del D.Lgs. 152/1997 che obbliga il datore di lavoro ad informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, valutazione e prestazioni dei lavoratori.

Al fine di ottemperare a tale obbligo, il datore di lavoro deve quindi fornire informazioni circa il funzionamento e il meccanismo di tali sistemi automatizzati, gli scopi e le categorie di dati e parametri utilizzati per programmare i sistemi, i meccanismi di valutazione delle prestazioni, il livello di cybersicurezza, le misure di controllo.

Nel caso in esame, a detta del Giudice, la Società non avrebbe ottemperato a tali obblighi, poiché avrebbe ritenuto non applicabile la disciplina del decreto trasparenza e non avrebbe dunque fornito tutte le informazioni in esso indicate pur a fronte di esplicita richiesta da parte delle OO.SS. ricorrenti.

Secondo il Tribunale, sarebbero infatti ignoti il dataset dell’algoritmo e i criteri di valutazione, le misure di controllo e i livelli di cybersicurezza e, pertanto, il Giudice ha condannato la Società a fornire i dati previsti dalla normativa alle OO.SS.

Come già buona parte della dottrina aveva fatto notare all’entrata in vigore del decreto trasparenza, tali obblighi – pur nati per tutelare i diritti dei prestatori di lavoro alla trasparenza nella gestione del rapporto – così declinati e acriticamente presi in considerazione, rischiano di mettere a rischio il segreto industriale di imprese la cui stessa esistenza è legata al funzionamento (e quindi all’investimento nello sviluppo) dell’algoritmo.

Era evidente comunque già dalla lettura della normativa che il comma 1bis fosse stato pensato proprio a seguito dell’esperienza riders e a questi si riferiva, non c’è quindi voluto molto tempo perché i sindacati (peraltro molto presenti nel settore, anche a causa del tasso di precarietà che lo distingue) ne chiedessero l’applicazione, trovandola.

Peraltro, non può tacersi del fatto che il nuovo decreto lavoro (D.L. 48/2023) ha modificato la norma facendo riferimento a sistemi “integralmente” automatizzati, ove dunque non vi è alcun intervento discrezionale umano. La nuova norma dunque dovrebbe restringere il campo di applicazione degli obblighi informativi. È lecito dunque domandarsi se con la nuova normativa si sarebbe giunti alla medesima pronuncia oggi in commento.

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