13 Luglio 2021

Divieto di licenziamento e casse COVID

di Luca Vannoni

Con il 30 giugno 2021 è venuto meno il divieto di licenziamento “generalizzato”, a cui doveva inizialmente seguire un ulteriore blocco dei licenziamenti esclusivamente per i datori di lavoro che fruiscano di alcuni trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 (assegno ordinario, Cigd, Cisoa) nel periodo 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 e, comunque, per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti.

Tuttavia, a seguito di forti istanze politiche e sindacali, oltre all’ulteriore coda del divieto sopra richiamata, si sono aggiunti 3 nuovi casi in cui permane il blocco dei licenziamenti per gmo e collettivi.

In primo luogo, il D.L. Sostegni-bis ha previsto, per i datori di lavoro destinatari degli interventi di Cigo che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa, di presentare domanda di integrazione salariale senza versare, fino al 31 dicembre 2021, il contributo addizionale: avvalendosi di tale facoltà, torna in vita il divieto di licenziamento per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.

Da ultimo, con l’articolo 4, D.L. 99/2021, pubblicato in G.U. il 30 giugno 2021, sono state aggiunte 2 ulteriori prosecuzioni del blocco dei licenziamenti, sempre connesse con quanto disposto, nel medesimo provvedimento, in materia di ammortizzatori sociali, e per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito: 13 settimane di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga fruibili fino al 31 dicembre 2021 senza il pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro che non possono ricorrere ad altri trattamenti di integrazione salariale ordinari; 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 di trattamento ordinario di integrazione salariale senza il pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (ATECO 2007 – codici 13, 14 e 15) per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021.

Il principale dubbio che ammanta tutte le ipotesi residue del blocco dei licenziamenti origina dalla stretta interconnessione creata con gli ammortizzatori e sintetizzabile nella possibilità di procedere con licenziamenti per gmo (e collettivi) senza prima aver utilizzato gli ammortizzatori sociali COVID-19 (compresi gli strumenti ordinari per cui è esentato in via straordinaria il contributo addizionale), ipotesi non certo remota in tutte quelle circostanze dove è richiesto un rapido adeguamento strutturale.

Se, da un punto di vista letterale, la lettura delle norme sopra richiamate porta a ritenere che gli unici datori di lavoro che non possano procedere con i licenziamenti successivamente al 30 giugno 2021 sono quelli che decideranno di fruire concretamente degli ammortizzatori sociali COVID 19, da atti di provenienza governativa è emersa una diversa interpretazione, dove tutti i datori di lavoro che abbiano anche solo la “possibilità” di fruire uno degli ammortizzatori continuerebbero ad essere “bloccati”, a seconda dello strumento, fino al 31 ottobre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

L’incertezza indicata, a cui si aggiungono recenti orientamenti giurisprudenziali di merito, assolutamente non omogenei e spesso in contrasto, sulle concrete tipologie di licenziamento a cui applicare il divieto – estremamente interessanti i casi dei dirigenti e del patto di prova – aumenta i rischi per le imprese e ne condiziona le scelte.

La soluzione potrebbe risiedere in una norma di interpretazione autentica che dettagli gli aspetti di incertezza: i recenti fatti di cronaca legati a chiusure e licenziamenti potrebbero, tuttavia, spingere Governo e Parlamento, tenuto conto delle pressioni di carattere sindacale, a propendere per la lettura che proroghi il divieto anche solo sulla possibilità di accesso a un ammortizzatore sociale COVID-19, a prescindere dalla concreta fruizione.

 

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