Esenti da IRPEF i trattamenti pensionistici corrisposti alle vittime del dovere
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L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 68/E del 4 dicembre 2025, ha offerto chiarimenti in tema di esenzione IRPEF, ex art. 1, comma 211, Legge n. 232/2016, applicabile ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai loro familiari superstiti e ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, in seguito al consolidato orientamento della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 4873/2025 e con le pronunce nn. 15023, 15056, 15115 e 15121 del 29 maggio 2024, si è pronunciata in senso sfavorevole all’Agenzia delle Entrate, stabilendo che: «l’estensione, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, dell’esenzione dall’Irpef del trattamento pensionistico, di cui all’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, operata dall’art. 1, comma 211, della l. 232/2006, […] non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo».
Il principio è stato ribadito, da ultimo, con l’ordinanza n. 7958/2025, con cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto, in favore di un familiare superstite di vittima del dovere, l’applicazione del beneficio anche sulla pensione di reversibilità conseguente al decesso del proprio coniuge.
L’intervento della risoluzione n. 68/E/2025 si è reso necessario, quindi, perché inizialmente l’Agenzia aveva interpretato la norma considerando esenti fiscalmente soltanto i trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato, che ha determinato a un filone di contenzioso, avente ad oggetto l’impugnazione dei dinieghi opposti dagli Uffici dell’Agenzia in relazione a istanze presentate per il rimborso delle ritenute subite sui trattamenti pensionistici non correlati all’evento lesivo.
Pertanto, l’Agenzia ha mutato il proprio indirizzo, ritenendo che in favore di chi abbia ottenuto lo status di “vittima del dovere”, “familiare superstite di vittima del dovere” o “equiparato a vittima del dovere”, l’esenzione IRPEF si applica su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui sia titolare, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo, precisando che il beneficio si applica solo a partire dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 211, Legge n. 232/2016.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate invita i suoi Uffici a riesaminare i procedimenti pendenti interessati dalla questione, alla luce dei chiarimenti e delle indicazioni forniti.



