24 Ottobre 2017

Impossibilità parziale della prestazione del lavoratore e repêchage

di Luca Vannoni

Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento può riferirsi anche a ragioni, rientranti nella sfera giuridica del lavoratore, che determinano l’impossibilità della prestazione assoluta, ancorchè temporanea.

In caso di malattia o infortunio, rimane applicabile la disciplina del periodo di comporto, al termine del quale si può procedere al licenziamento, in quanto si è superata la soglia di tutela del posto di lavoro.

L’impossibilità può derivare anche questioni diverse dall’infermità fisica e pischica, come nel caso dell’arresto e della carcerazione cautelare, la perdita di determinati titoli abilitativi, come il porto d’armi per una guardia giurata o la patente di guida per un autista.

In linea generale, il licenziamento diviene legittimo nel momento in cui la rilevanza dell’impossibilità della prestazione, oltre a determinare effetti nell’organizzazione del lavoro, priverebbe di ogni interesse apprezzabile l’attesa della cessazione dell’impedimento, con un costo di sostituzione temporaneo eccessivamente oneroso e ingiustificato nell’ottica imprenditoriale.

L’impedimento genera, come del resto in ogni fattispecie del gmo, l’obbligo da parte del datore di lavoro di repêchage, al fine di reinserire in mansioni disponibili e utili il lavoratore. Se l’impossibilità della prestazione discende da provvedimenti di inidoneità fisica, è opportuno tenere in considerazione quanto previsto dall’articolo 42, comma 1, D.Lgs. 81/2008, dove si stabilisce l’obbligo di adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo “il trattamento corrispondente alle mansioni di appartenenza”.

Il lavoratore che abbia ricevuto il giudizio di inidoneità alla mansione da parte del medico competente può presentare ricorso all’Asl territoriale (articolo 41, comma 9, T.U.).

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 5 ottobre 2017, n. 23266, ha stabilito la legittimità del licenziamento nel caso di riconoscimento di una parziale idoneità lavorativa limitatamente allo svolgimento di lavori ausiliari, da cui deriva sostanzialmente l’esistenza di un’inidoneità permanente all’esercizio della prestazione, quando la porzione di mansione ritenuta ancora effettivamente erogabile dal lavoratore è meramente residuale rispetto alla mansione da ultimo svolta, e di così modesta entità, da non giustificare l’impiego di un’unità esclusivamente assegnata.

Poiché le risultanze del giudizio di merito, incontestate dal ricorrente, avevano condotto ad accertare che le mansioni residue non si rivelavano di per sé sufficienti, quantitativamente e qualitativamente, a costituire una posizione lavorativa senza alterare l’organizzazione aziendale, è stato ritenuto assolto da parte della datrice l’onere probatorio connesso al tentativo di repêchage.

 

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