La Cassazione interpreta l’insussistenza del fatto contestato
La Corte di Cassazione, n. 20540 del 13 ottobre 2015, ritiene applicabile la reintegrazione, ai sensi dell’art. 18 L. 300/70, in caso di fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità e non suscettibili di alcuna sanzione: la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e ha come conseguenza la reintegrazione.
Il caso riguardava il licenziamento di una lavoratrice, determinato dalle lamentele nei confronti dell’amministratore delegato, da lei definito “paranoico” e “privo di legame con la realtà”, a cui erano seguiti fatti dimostratisi disciplinarmente irrilevanti, come la pretesa di discutere direttamente con l’amministratore delegato e la diffusione di notizie relative all’amministratore delegato che le erano state espressamente comunicate, e non acquisite mediante accessi non autorizzati alle informazioni aziendali.
La Corte di Cassazione conferma l’illegittimità del licenziamento stabilità dalla Corte di Appello di Milano, in quanto fondato da fatti insussistenti o privi di rilievo giuridico. Nel fissare le conseguenze dell’illegittimità, essendo applicabile ratione temporis il nuovo art. 18, la Suprema Corte sposa quindi la teoria del fatto giuridico.

