14 Novembre 2018

La disciplina dei tirocini in Regione Lombardia

di Andrea Ercoli

Nel corso degli ultimi anni il tirocinio ha assunto il ruolo di percorso formativo principe per l’ingresso nel mondo del lavoro. L’autonomia garantita alle Regioni nella regolazione di tale figura è stata esercitata da Regione Lombardia con decorrenza da giugno 2018, con particolari disposizioni in tema di durata, limiti numerici e indennità di partecipazione. L’ente regionale ha dettato requisiti specifici al fine di individuare i soggetti interessati, in modo da garantire l’effettività della formazione erogata.

 

Introduzione

Nel mondo del lavoro degli ultimi anni, per le aziende e i selezionatori ha assunto importanza di primo piano la ricerca di profili professionali da formare e costruire, al fine di inserire nel proprio organico risorse “fresche” e in grado di adattarsi in modo graduale alle linee datoriali. L’esigenza di inserire forze nuove, con limitazione dei costi, ha portato il Legislatore a prevedere figure contrattuali a specifico contenuto formativo, nonché a dare forte incentivo a contratti quali l’apprendistato e il tirocinio, principali rappresentanti del ponte tra formazione e lavoro nel ventaglio dei rapporti previsti. Un’ovvia ma opportuna puntualizzazione riguardo alla differenza sostanziale tra questi 2 tipi di rapporti: a differenza dell’apprendistato, il tirocinio non è un rapporto di lavoro, in quanto riveste carattere eminentemente formativo. Come noto, le Regioni svolgono un ruolo chiave nella definizione della disciplina applicabile ai tirocini, in quanto alle stesse è demandata la regolamentazione di tale figura formativa. In via generale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato le Linee guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento, al fine di coordinare le varie legislazioni regionali, per dare coerenza sistematica all’istituto e uniformare quanto più possibile le discipline. L’ultima edizione delle Linee guida, varata nel maggio 2017, va ad emendare le previsioni della previgente versione del gennaio 2013, superando alcune criticità emerse in precedenza. L’azione della Conferenza permanente si è concentrata sulla figura di tirocinio forse maggiormente rappresentativa e diffusa: il tirocinio extracurricolare, che si affianca al tirocinio curricolare (quest’ultimo tale in quanto inserito in percorsi formativi di tipo scolastico, universitario o post universitario). La Regione Lombardia, della quale ci occuperemo nel presente contributo, ha dato adempimento al proprio compito legislativo in materia di tirocini con propria delibera n. 7763/2018; è opportuno ricordare come ai tirocini attivati dal 9 giugno 2018 in poi si applichino le nuove regole deliberate con il citato provvedimento, mentre per i tirocini già in corso in precedenza continuerà a trovare applicazione la disciplina previgente.

Prima di intraprendere l’analisi delle previsioni lombarde, è bene ricordare che, parallelamente alla diffusione di tale figura formativa, si è registrato l’incremento delle casistiche “patologiche” di tirocini, utilizzati al fine di ottenere manodopera a basso costo. Anche l’INL ha avuto modo di sottolineare tale rilievo, intervenendo con propria circolare n. 8/2018. L’INL, nel citato intervento, indirizza la propria attività ispettiva nella verifica della genuinità del rapporto formativo di tirocinio, invitando i propri ispettori a valutare in modo complessivo le modalità di svolgimento del tirocinio, per verificarne l’informazione a criteri di formazione, senza che lo stesso si configuri quale mera attività lavorativa.

 

Oggetto della disciplina

La citata delibera regionale di approvazione degli indirizzi regionali circoscrive il proprio campo di applicazione alle seguenti figure di tirocinio:

  • tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
  • soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
  • lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • lavoratori a rischio di disoccupazione;
  • soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
  • soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’articolo 1, comma 1, L. 68/1999; persone svantaggiate ai sensi della L. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. 24/2014);
  • tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
  • tirocini curriculari;
  • tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa e orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

Gli indirizzi regionali non riguardano, viceversa, i periodi di pratica professionale e i tirocini per l’accesso a professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali, i tirocini per soggetti extra UE promossi nell’ambito delle quote d’ingresso, le borse di studio, né le varie figure che, benché siano denominate in modo generico “tirocinio”, non rientrino nell’elenco sopra riportato.

 

Il soggetto promotore

Nella triade di soggetti interessati nello svolgimento del tirocinio (soggetto ospitante, soggetto promotore, tirocinante), un fondamentale ruolo è svolto dal soggetto promotore. La nuova disciplina regionale, oltretutto, ha conferito a tali soggetti nuove funzioni, che si esercitano non solo al momento dell’instaurazione del tirocinio, ma anche nel corso del periodo stesso. In particolar modo, anche il soggetto promotore ha l’onere di nominare un tutor, a cui sono attribuite funzioni di monitoraggio continuo, come di seguito meglio analizzato. Innanzitutto, è necessario ricordare che i soggetti che possono qualificarsi come promotori di tirocini sono:

  • istituzioni scolastiche, fondazioni Its, istituzioni universitarie comprese le Afam;
  • istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla L.R. 19/2007;
  • Centri per l’impiego;
  • accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla L.R. 22/2006;
  • autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella G.R. n. 4561/2007;
  • comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

La corretta individuazione dei soggetti promotori abilitati a svolgere tale funzione è di fondamentale importanza, in quanto l’assenza dei requisiti in capo a tali soggetti è irregolarità grave, che, dalle stesse parole dell’INL, compromette la natura formativa del rapporto, rendendo più agevole la riqualificazione dello stesso quale rapporto di lavoro subordinato.

Per alcune particolari categorie di tirocinio sono circoscritti i soggetti che possano agire quali soggetti promotori: per i tirocini extracurricolari attivati per gli studenti nel periodo estivo, solo i Centri per l’impiego possono svolgere la funzione di soggetto promotore, mentre per i tirocini “in modalità interregionale”, oltre ai CPI, possono adempiere alla funzione anche istituzioni scolastiche, Its e istituzioni universitarie. Non è possibile, in ogni caso, con riferimento al medesimo tirocinio, svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto ospitante e di soggetto promotore.

Il soggetto promotore deve individuare un proprio tutor, al fine di elaborare il progetto formativo, monitorare lo svolgimento del tirocinio e redigere il dossier individuale e l’attestazione finale. Il tutor del soggetto promotore lavora di concerto con il tutor del soggetto ospitante: stabiliranno indirizzi e contenuti del progetto formativo.

È necessario che il tutor del soggetto promotore sia in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP.

Una novità introdotta dalle disposizioni regionali ha aumentato gli adempimenti posti in capo al soggetto promotore, anche nella figura del tutor, ossia l’obbligo di monitoraggio nel corso del periodo di tirocinio, con verifica almeno quindicinale del buon andamento dell’esperienza formativa. Per effetto di tale previsione, il tutor del soggetto promotore dovrà predisporre una verifica ciclica e frequente dell’andamento del tirocinio. Al fine di garantire maggiore effettività al controllo e all’attività di supporto affidati al tutor del soggetto promotore, le disposizioni regionali prevedono un limite di 20 tirocinanti extracurricolari, che ciascun tutor può accompagnare contemporaneamente. Tutto quanto appena richiamato deve essere inserito, dallo stesso tutor, nel proprio piano di attività, volto a garantire la buona riuscita del tirocinio. Questo consiste in un piano di lavoro contenente l’organizzazione delle verifiche almeno quindicinali di cui sopra: si inseriscono i riferimenti di data e ora del contatto con il tirocinante, il nome e il cognome di questi, le modalità di verifica adottate.

Due chiarimenti sugli obblighi del tutor del soggetto promotore sono di particolare rilevanza, al fine di comprendere le modalità di lavoro di tale soggetto. Innanzitutto, per contatto e verifica almeno quindicinale è ammissibile intendere anche un contatto telefonico, anziché un colloquio di persona. Oltre a ciò, il limite di 20 tirocinanti da seguire contemporaneamente deve essere inteso come giornaliero: ciascun tutor non potrà avere verifiche/contatti per più di 20 tirocinanti ciascun giorno. Questi chiarimenti sono inseriti nelle Faq rilasciate dalla stessa Regione Lombardia al fine di chiarire la normativa regionale.

 

Il soggetto ospitante

Gli indirizzi regionali in materia di tirocini intervengono anche sulla figura del soggetto ospitante, definendone le caratteristiche e i requisiti necessari per la corretta attivazione del tirocinio.

Innanzitutto, il soggetto ospitante deve risultare in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché con le prescrizioni della L. 68/1999 in materia di assunzioni obbligatorie.

Regola che riguarda l’andamento organizzativo e produttivo, viceversa, prescrive che, fatti salvi i licenziamenti operati per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nonché quelli operati in virtù di accordi collettivi o nell’ambito di appalti con clausola sociale applicabile, il soggetto ospitante non possa attivare tirocini il cui piano formativo individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio. La verifica, come prescritto dalla lettera della norma, deve essere fatta sulle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore licenziato, partendo dalle attività del piano formativo, che possano essere a queste “riferibili”.

La formula è inclusiva: la ratio legis sembra essere la volontà che non si ricorra a tirocinanti per sostituire lavoratori licenziati per ragioni produttive, al fine di abbattere illecitamente il costo del lavoro.

Oltre a ciò, il soggetto ospitante non può avere in atto, al momento e nella sede di attivazione del tirocinio, procedure o sospensioni di Cig straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.

Anche il soggetto ospitante nomina un tutor, responsabile dell’attuazione del piano formativo e di affiancare e seguire il tirocinante durante lo svolgimento del periodo formativo in azienda. Il tutor dovrà assicurarsi la corretta compilazione della documentazione relativa al tirocinio e dovrà possedere le competenze professionali adeguate a coadiuvare il tirocinante nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano formativo.

Anche per il tutor del soggetto ospitante è previsto un limite massimo di tirocinanti da seguire, pari a 3; le Faq hanno anche chiarito che possono essere individuati 2 tutor per lo stesso tirocinante, nel caso in cui il soggetto ospitante operi con orari a turni. Importante è sottolineare come sia il soggetto ospitante ad autocertificare il fatto di possedere i requisiti richiesti, sottoscrivendo la convenzione.

Nel caso in cui si verifichi un’assenza prolungata (che le Faq individuano convenzionalmente con un periodo superiore ai 15 giorni) del tutor, dovrà essere individuato un sostituto dal soggetto ospitante, che sarà tenuto a comunicarlo al tirocinante e al soggetto promotore. Se l’assenza non è prolungata, è possibile che il tutor deleghi un altro soggetto, che abbia i suoi medesimi requisiti professionali.

 

L’attivazione del tirocinio

L’esperienza del tirocinio si fonda, a livello documentale, su 2 specifici documenti:

  1. la convenzione;
  2. il piano formativo individuale (PFI).

La convenzione è il documento che lega il soggetto promotore e il soggetto ospitante: mediante la sottoscrizione della stessa vengono stabiliti i criteri generali di attivazione e gestione dei tirocini, gli obblighi in materia di sicurezza e salute, gli obblighi corrispettivi di entrambe le parti. Gli indirizzi regionali prescrivono gli elementi obbligatori da inserirsi nella convenzione: decorrenza e durata; tipologia di convenzione (individuale o collettiva); l’esplicitazione della/e tipologia/e di tirocinio oggetto della convenzione; anagrafica soggetto promotore; anagrafica soggetto ospitante; obblighi del soggetto promotore, ivi compresa l’articolazione delle attività di accompagnamento; obblighi del soggetto ospitante; obblighi e diritti del tirocinante; esplicitazione delle eventuali suddivisioni di compiti e adempimenti fra soggetto ospitante e soggetto promotore; esplicito rinvio al progetto formativo individuale per ogni tirocinio afferente la convenzione. Questi elementi costituiscono il requisito minimo di contenuto previsto per la convenzione, che può comunque essere integrata da altre regole previste dai soggetti sottoscrittori. La singola convenzione può essere presa a base anche per più di un tirocinio.

Il secondo documento di essenziale importanza è il piano formativo individuale, sottoscritto da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante. Questo documento è disegnato in modo specifico sul tirocinio che va a regolare e contiene le modalità di svolgimento dello stesso: attività da svolgersi e obiettivi formativi, durata, orari previsti e indennità di partecipazione. Questo documento contiene tutti gli elementi necessari per gestire il tirocinio e garantire ai tutor la possibilità di espletare il proprio ruolo di verifica e accompagnamento.

 

Limiti all’attivazione

I limiti all’attivazione di tirocini sono di 2 ordini differenti: numerici e normativi. Innanzitutto, non può essere attivato un tirocinio per mansioni considerate elementari e, per questo motivo, non adatte a giustificare un percorso formativo complesso quale il tirocinio. Le mansioni che possono essere considerate elementari sono quelle riconducibili al livello EQF (European qualification framework, ossia il quadro europeo delle qualifiche che mette a confronto, classificandole, le qualifiche professionali dei Paesi membri dell’Unione Europea), livello 1, raggruppate in un elenco reso disponibile sul sito della stessa Regione Lombardia. Altro limite riguarda la sostituzione dei lavoratori subordinati assenti: il tirocinante, stante la propria natura di soggetto da formare, non può sostituire il personale dipendente nel caso sia assente, né integrare la forza lavoro nei periodi di picco produttivo.

Gli indirizzi regionali prevedono anche l’impossibilità di svolgere più tirocini extracurricolari con il medesimo soggetto; non risulta, viceversa, vietata l’instaurazione di un tirocinio extracurricolare a seguito di tirocinio curricolare. Il soggetto ospitante non può, inoltre, attivare tirocini con soggetti che, nei 2 anni precedenti, abbiano svolto lavoro subordinato o parasubordinato in proprio favore.

Un limite particolare all’attivazione del tirocinio riguarda il divieto di svolgere tirocini extracurriculari in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate (ossia tirocini per cui il professionista abilitato sia soggetto ospitante) per lo svolgimento di attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Tale limite, a una prima lettura della norma ha aperto una discussione riguardante la possibilità, per i professionisti, di accedere alla stessa figura del tirocinio. L’intento della normativa, come ovvio, non è quello di escludere dalla possibilità di attivare un tirocinio tutti i soggetti che svolgano attività per cui è necessaria l’abilitazione, ma di evitare che il tirocinante svolga impropriamente le funzioni che la legge riserva al professionista abilitato. Tale disposizione, in ogni caso, interessa particolarmente alcune attività specifiche, quali ad esempio quella di acconciatore o estetista, per le quali non è possibile attivare tirocini per lo svolgimento delle mansioni riservate. Un esempio in cui, viceversa, è possibile attivare un tirocinio, è rinvenibile con riferimento alla figura di segretario di studio di commercialista, ove questi svolga mansioni non riservate alla figura del professionista da alcun provvedimento normativo.

Il secondo ordine di limiti è di carattere numerico. Le soglie di accesso ai tirocini sono le seguenti, da computarsi sulla base dell’unità operativa di svolgimento del tirocinio:

  • strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante;
  • strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di 2 tirocinanti;
  • strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore.

Ai fini del computo, non devono essere sommati i tirocinanti curricolari ed extracurricolari.

L’espressione “risorse umane” ricomprende il titolare, i lavoratori a tempo indeterminato, i lavoratori a termine, a patto che il contratto a tempo determinato inizi precedentemente all’attivazione del tirocinio e si concluda successivamente, nonché i soci lavoratori di cooperativa. Non devono essere ricompresi, viceversa, gli apprendisti.

È prevista anche una clausola premiale per i soggetti ospitanti di maggiori dimensioni che si dimostrino propensi alla stabilizzazione dei tirocinanti al termine del percorso formativo. Per le strutture di cui al terzo dei punti sopra elencati, è prevista la possibilità, nel caso in cui al termine del tirocinio stipulino un contratto di almeno 6 mesi con un part-time almeno del 50%, di procedere all’attivazione di tirocini oltre le soglie previste. Il bonus ha la seguente entità:

  • un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;
  • 2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;
  • 3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;
  • 4 tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;

 

La durata

La normativa regionale lombarda, in ordine alla durata del tirocinio, prescrive un limite minimo e massimo. Al fine di garantire la possibilità di un’effettiva formazione, è necessario che il tirocinio abbia una durata minima, per evitare che l’eccessiva brevità pregiudichi l’effettiva formazione del tirocinante. Gli indirizzi regionali lombardi prevedono che le durate minime (a seconda della tipologia di tirocinio) siano:

  • 2 mesi per i tirocini extracurriculari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta a un mese;
  • 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
  • stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.

Come anticipato, sono previsti anche tetti massimi di durata, per evitare che l’attività lavorativa diventi preponderante rispetto alla formazione, data l’eccessiva estensione del periodo. Le durate massime previste sono:

  • 6 mesi per i tirocini extracurriculari il cui PFI preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino a un massimo di ulteriori 6 mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
  • 12 mesi per i tirocini extracurriculari il cui PFI preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
  • 2 mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
  • stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.

È il piano formativo che, sulla base delle competenze da raggiungere, stabilisce la durata del tirocinio. Nello stesso documento, inoltre, è compresa la durata della presenza settimanale richiesta al tirocinante, che non potrà comunque superare l’orario di lavoro previsto dal Ccnl applicato ai dipendenti del soggetto ospitante.

Tema rilevante in materia di durata del tirocinio è quanto riguarda le sospensioni. In prossimità delle chiusure aziendali, nonché di eventi particolari, infatti, il periodo di tirocinio può essere sospeso, con recupero delle giornate perse al termine del periodo stesso. Tipicamente, le sospensioni vengono programmate all’inizio del tirocinio, in corrispondenza delle chiusure aziendali. La disciplina ha rilevanza al fine di modulare l’indennità di partecipazione, che, a norma dell’articolo 3.8 degli indirizzi regionali, può non essere erogata durante la sospensione.

Non si esclude, in ogni caso, la possibilità di concordare in itinere, di concerto tra soggetto ospitante e soggetto promotore, sospensioni ulteriori rispetto a quanto previsto all’atto della sottoscrizione del piano formativo.

Ovviamente, in questo caso sarà necessario adeguare la comunicazione obbligatoria con la nuova data di fine tirocinio. Oltre a ciò, è data facoltà al tirocinante di richiedere una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio (interruzioni di durata pari o superiore a 30 giorni di calendario), senza che tale periodo concorra alla durata complessiva del periodo formativo.

 

Indennità di partecipazione

Altro rilevante tema su cui gli indirizzi regionali sono intervenuti è l’indennità di partecipazione. La normativa regionale stabilisce gli importi minimi dell’indennità, pari a:

  • 500 euro mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa;
  • 350 euro mensili qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore.

È stata introdotta, inoltre, una disposizione volta a modulare l’indennità di partecipazione in base alla presenza effettiva del tirocinante. La norma stabilisce che l’indennità è erogata in misura intera ove il tirocinante partecipi in misura pari almeno all’80% alla formazione. In caso contrario, l’erogazione dell’indennità deve essere ridotta in modo proporzionale, fermo restando un limite minimo di 300 euro.

È prevista una norma specifica per i percettori di sostegno al reddito che accedano al tirocinio, per i quali l’indennità di partecipazione non è dovuta. Per tali soggetti è comunque possibile riconoscere l’indennità di partecipazione, in misura pari a 500 euro mensili, che può essere ridotta a 400 euro mensili ove vengano erogati buoni pasto o servizio mensa.

 

Interruzione del tirocinio

L’interruzione del tirocinio può essere disposta da tutti e 3 i soggetti coinvolti, in particolari casi. Il tirocinante può, ovviamente, interrompere volontariamente il percorso nei limiti temporali previsti dal piano formativo, predisponendo una comunicazione scritta che indichi motivazioni e termini, da consegnarsi a entrambi i tutor.

Ove, invece, l’interruzione avvenga a impulso del soggetto promotore o del soggetto ospitante, è necessario che si verifichino gravi inadempienze da parte del tirocinante, ovvero l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati nel piano formativo. L’assenza prolungata del tirocinante, senza alcuna giustificazione né comunicazione, potrebbe essere configurata come causa di interruzione.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Il giurista del lavoro“.

 

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