17 Marzo 2020

Mobbing orizzontale: va provata la consapevolezza del datore

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 gennaio 2020, n. 1109, ha escluso la condanna del datore per il mobbing c.d. orizzontale, vale a dire per condotte vessatorie asseritamente attuate dai colleghi a danno del lavoratore, sul quale persiste l’onere probatorio nell’ambito dell’elemento psichico, dovendosi ritenere che la mera colpa ex articoli 2087 e 1218, cod. civ., intanto può rilevare nei confronti di parte datoriale, con conseguente prova liberatoria a suo carico, sempre che risulti dimostrata la conoscenza della stessa parte dell’attività persecutoria, quindi necessariamente dolosa, posta in essere da altri dipendenti nel contesto della ordinaria attività di lavoro.

 

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