Nozione di ramo d’azienda: commento a Cassazione n. 23844/2025
di Claudio Casiraghi Scarica in PDF
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23844/2025 consolida l’orientamento interpretativo secondo cui il ramo d’azienda, ai fini dell’applicazione dell’art. 2112, c.c., deve possedere un’autonomia funzionale oggettiva e preesistente al trasferimento. La pronuncia ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Genova relativa a un’operazione posta in essere da un istituto bancario verso un altro, sottolineando l’incompatibilità con il dettato normativo di operazioni di frazionamento artificioso dell’attività imprenditoriale, in cui l’entità ceduta risulti strutturalmente dipendente dalla cedente. Il presente contributo analizza la decisione alla luce del quadro normativo eurounitario e della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con particolare attenzione ai profili applicativi concernenti i c.d. rami “dematerializzati” e le attività labour intensive.
Sintesi dell’ordinanza
La vicenda processuale che ha originato l’ordinanza in commento trae origine dall’impugnazione, ad opera di un gruppo di lavoratori, del trasferimento di un ramo d’azienda, denominato «Struttura Recupero Crediti – Contenzioso», tra 2 istituti bancari.
La difesa dei ricorrenti sosteneva la nullità della cessione per insussistenza dei requisiti legali del ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112, c.c., articolando 2 diverse censure:
- da un lato, l’assenza di autonomia funzionale dell’entità ceduta, la quale non sarebbe stata in grado di operare autonomamente sul mercato senza il supporto strutturale della banca cedente;
- dall’altro, la mancata preesistenza del ramo rispetto all’operazione, essendo stato il medesimo “creato” artificialmente in occasione della cessione.
Sulla base di tali deduzioni, i ricorrenti chiedevano l’accertamento dell’inefficacia nei loro confronti del trasferimento del ramo d’azienda e della cessione dei rispettivi contratti di lavoro, nonché la condanna del cedente al ripristino dei rapporti di lavoro dalla data della cessione.
La Corte d’Appello confermava il rigetto già pronunciato in primo grado dal Tribunale, valorizzando l’esistenza di autonomo mandato di gestione sottoscritto dei crediti in occasione della cessione del ramo d’azienda, il quale avrebbe consentito di ritenere autonomo il ramo aziendale ceduto nel contesto della complessiva operazione.
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione, accogliendo 2 dei 4 motivi di impugnazione proposti dalla difesa dei lavoratori, cassava la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello.
Il quadro normativo: l’art. 2112, c.c. e la nozione di ramo d’azienda
L’evoluzione normativa
La disciplina del trasferimento d’azienda ha conosciuto una significativa evoluzione normativa, sulla scorta del recepimento delle Direttive comunitarie in materia di tutela dei lavoratori nelle operazioni di ristrutturazione aziendale. Il testo originario dell’art. 2112, c.c., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 18/2001, non conteneva alcuna definizione espressa di «trasferimento d’azienda» né di «ramo d’azienda», rimettendo all’interprete l’individuazione dei presupposti applicativi della disciplina protettiva.
Un primo intervento di adeguamento alla normativa eurounitaria si è avuto con il D.Lgs. n. 18/2001, di attuazione della Direttiva 98/50/CE del 29 giugno 1998, con l’introduzione di una prima definizione di «trasferimento d’azienda», qualificata come «qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda».
La norma, inoltre, estendeva espressamente la disciplina protettiva al trasferimento di parte dell’azienda, definita come «articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità».
Un secondo e più incisivo intervento normativo si è avuto con l’art. 32, D.Lgs. n. 276/2003, che ha modificato il comma 5 dell’art. 2112, c.c., eliminando il riferimento alla “preesistenza” del ramo e introducendo l’espressione «identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento». Il testo attualmente vigente definisce, pertanto, il ramo d’azienda come «articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento».
La modifica in esame ha dato luogo a 2 interpretazioni: una prima, definita soggettivistica, secondo cui la facoltà di “identificazione” attribuita alle parti consente di perimetrare liberamente l’entità da cedere anche al momento del trasferimento, superando così il requisito della preesistenza; una seconda, definita oggettivistica, secondo cui la soppressione del riferimento testuale alla preesistenza non avrebbe eliminato tale requisito, desumibile in via interpretativa dalla nozione stessa di “conservazione dell’identità” e dalla necessaria coerenza con il diritto dell’Unione Europea.
I requisiti del ramo d’azienda
In effetti, la norma interna va letta in combinato disposto con la Direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
L’art. 1, par. 1, lett. b), Direttiva, qualifica come trasferimento quello di «un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria».
Dalla lettura sistematica delle fonti normative emergono, dunque, 2 requisiti essenziali per la configurabilità del ramo d’azienda:
- l’autonomia funzionale, come la capacità dell’entità ceduta di costituire un nucleo organizzativo autosufficiente, idoneo a perseguire uno scopo produttivo con propri mezzi funzionali e organizzativi;
- la preesistenza, intesa come sussistenza prima dell’operazione traslativa.
Si tratta di requisiti oggettivi, non rimessi alla disponibilità delle parti contrattuali, la cui sussistenza dev’essere verificata dal giudice attraverso un’indagine fattuale.
Gli orientamenti giurisprudenziali
La giurisprudenza di legittimità
L’orientamento della Corte di Cassazione in materia di trasferimento di ramo d’azienda si è andato progressivamente consolidando, dopo un’iniziale fase di incertezza interpretativa conseguente alla novella del 2003, intorno a principi ormai pacificamente acquisiti.
Quanto al requisito dell’autonomia funzionale, è pacifico che essa costituisce un elemento costitutivo della cessione e consiste nella capacità del ramo stesso, già al momento dello scorporo, di assolvere a uno scopo produttivo con propri mezzi funzionali e organizzativi e, quindi, senza integrazioni o interventi di rilievo da parte del cessionario.
In altri termini, il ramo d’azienda dev’essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dalla quale viene estrapolato.
Quanto alla preesistenza, la Cassazione ha costantemente affermato che la facoltà di “identificazione” attribuita alle parti dalla norma non può tradursi nella creazione ex novo di un’entità inesistente prima del trasferimento; il ramo deve preesistere come struttura organizzata, sicché «non può ammettersi un trasferimento di ramo d’azienda con riferimento alla sola decisione, assunta dal soggetto cedente, di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un’unica funzione al momento del trasferimento»[1].
Tale interpretazione si fonda su una duplice argomentazione: da un lato, sulla necessaria coerenza con le Direttive comunitarie n. 1998/50 e n. 2001/23, che richiedono «un’entità economica che conservi la propria identità», ossia un assetto già formato prima dell’atto traslativo; dall’altro, sugli artt. 4 e 36, Cost., che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori a un mero atto di volontà del datore di lavoro, incontrollabile per l’assenza di riferimenti oggettivi (Cass. n. 21711/2012).
Relativamente ai rami labour intensive, caratterizzati dalla prevalenza del fattore umano rispetto agli elementi patrimoniali, la giurisprudenza ammette la configurabilità del trasferimento di ramo d’azienda quando oggetto della cessione sia un gruppo organizzato di dipendenti stabilmente coordinati tra loro, dotati di un particolare know-how (comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche) tale da consentire lo svolgimento autonomo del servizio cui il gruppo era adibito. L’autonomia del gruppo può concretizzarsi non solo attraverso la natura e le caratteristiche della concreta attività svolta, ma anche in ragione di altri elementi, quali la direzione e l’organizzazione del personale, il suo inquadramento, la gestione amministrativa e finanziaria[2].
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
L’interpretazione della giurisprudenza nazionale trova riscontro nei principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in sede di interpretazione della Direttiva 2001/23/CE.
Un primo e fondamentale nucleo di pronunce ha definito la nozione di “entità economica” rilevante ai fini dell’applicazione della Direttiva. La Corte di Giustizia ha ripetutamente qualificato tale entità come un «complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo»[3]. Tale entità deve essere sufficientemente strutturata e autonoma[4].
Fondamentale, ai fini dell’individuazione del requisito della preesistenza, risulta la sentenza Amatori (CGUE 6 marzo 2014, causa C-458/12), nella quale la Corte ha precisato che l’art. 1, par. 1, lett. a) e b), Direttiva 2001/23 «non osta a una normativa nazionale […] che consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nei casi in cui la parte di impresa ceduta non costituisca un’entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento», ma ha soggiunto che «l’impiego del termine “conservi” […] implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento» (punto 34).
La sentenza chiarisce, altresì, che l’entità economica deve già prima del trasferimento «godere di un’autonomia funzionale sufficiente, laddove la nozione di autonomia si riferisce ai poteri, riconosciuti ai responsabili del gruppo di lavoratori considerato, di organizzare in modo relativamente libero e indipendente il lavoro in seno a tale gruppo» (punto 32).
Per quanto concerne i settori labour intensive, nei casi Süzen (causa C-13/95) e Temco (CGUE 24 gennaio 2002, causa C-51/00) è stato affermato che, in assenza di significativi elementi patrimoniali, l’identità dell’entità economica può risiedere nel gruppo di lavoratori organizzato. In particolare, nella prima sentenza citata si è chiarito che «un insieme organizzato di lavoratori specificamente e stabilmente assegnati a un compito comune può, in assenza di altri fattori di produzione, corrispondere a un’entità economica» (punto 21); tuttavia, «un’entità non può essere ridotta all’attività che le è affidata», sicché la sua identità «emerge anche da altri elementi, quali il personale che la compone, i suoi quadri direttivi, l’organizzazione del lavoro, i metodi di gestione o, ancora, i mezzi di gestione a sua disposizione» (punto 15).
Nella seconda sentenza si è, invece, precisato che il trasferimento si configura se il cessionario riassume una “parte essenziale” del personale in termini di numero e competenze, a condizione che il gruppo di lavoratori possieda un comune bagaglio di conoscenze e una struttura organizzativa propria.
Da ultimo, la sentenza Klarenberg (CGUE 12 febbraio 2009, causa C-466/07) ha chiarito che l’autonomia non richiede il mantenimento della medesima struttura organizzativa dopo la cessione, sul rilievo che «è il mantenimento non già della struttura organizzativa specifica imposta dall’imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori, a costituire l’elemento rilevante per determinare la conservazione dell’identità dell’entità trasferita» (punto 48).
La riorganizzazione post trasferimento è dunque ammessa, ma non può sanare un’originaria carenza di autonomia: ciò che rileva è che il vincolo funzionale tra i fattori della produzione preesista al trasferimento.
Analisi dell’ordinanza n. 23844/2025
I motivi di ricorso e la decisione della Corte
L’ordinanza in commento si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata, applicando con rigore i principi eurounitari sopra delineati al caso di specie.
La Corte ha ritenuto fondate le censure di violazione delle regole stabilite dall’art. 2112, c.c., e di errata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta.
In particolare, la Corte ha rilevato che la Corte d’Appello, pur avendo accertato che la società cessionaria, per poter svolgere la propria attività, aveva «necessariamente dovuto concludere contratti di servicing con la società cedente», aveva nondimeno ritenuto sussistente la fattispecie di cui all’art. 2112, c.c., mentre tale accertamento avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale a una conclusione diametralmente opposta, in quanto «se l’attività prima svolta in proprio dalla cedente poteva dirsi caratterizzata dalla completezza del servizio svolto, il complesso dell’attività ceduta risulta invece frutto di un’operazione di frazionamento che si rivela artificiosa, perché alla cedente sono comunque rimaste una serie di attività connesse con l’attività di recupero» (punto 10).
Il ramo ceduto, quindi, non possedeva un’autonomia oggettiva, ma, anzi, risultava funzionalmente dipendente dalla struttura della banca cedente.
La Corte ha, altresì, precisato che «l’applicazione dello schema contrattuale del mandato gestorio conferito dalla cedente non consente l’aggiramento del regime imperativo dell’art. 2112 c.c.» (punto 11). In altri termini, la configurazione negoziale dell’operazione non può supplire alla carenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma e non sana l’assenza di autonomia funzionale del ramo ceduto.
Il principio di diritto affermato
L’ordinanza, nel ribadire i principi già affermati dalla giurisprudenza consolidata, propone anche significative precisazioni applicative.
In primo luogo, la Corte richiama espressamente il proprio precedente orientamento secondo cui «l’autonomia funzionale non si deve basare sull’organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma deve riguardare l’organizzazione della frazione del preesistente complesso produttivo costituito dal ramo ceduto» (Cass. n. 10542/2016).
A ciò consegue che l’autonomia non può essere raggiunta a posteriori, attraverso integrazioni organizzative successive al trasferimento.
In secondo luogo, la Corte precisa che il ramo d’azienda «deve pur sempre rispettare la nozione di impresa e pertanto deve pur sempre avere quell’autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento ex se dell’attività imprenditoriale (nella nozione data dall’art. 2082 c.c.) sul mercato, quindi anche verso terzi, e non solo verso la cedente» (punto 14),
il che assume particolare rilievo nei casi in cui il ramo ceduto continui a operare prevalentemente o esclusivamente in favore della cedente.
In terzo luogo, la Corte, richiamando espressamente le sentenze Amatori (causa C-458/12) ed Ellinika Nafpigeia (causa C-664/17) e la propria sentenza n. 22249/2021, afferma che «l’elemento costitutivo dell’autonomia funzionale va letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo la quale l’impiego del termine “conservi” (…) implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento» (punto 16).
Infine, la Corte enuncia il principio secondo cui «il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall’eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria» (punto 17), anche in questo caso richiamando la propria precedente sentenza n. 19034/2017 relativa al trasferimento di ramo d’azienda nel caso di cessione di un call center dopo la quale era ancora necessaria fare riferimento ai programmi informatici della cedente.
Come si è visto, la pronuncia assume particolare rilevanza per i rami “dematerializzati” e labour intensive, per i quali, sottolinea la Corte, non è sufficiente il mero trasferimento di un gruppo di lavoratori, bensì che esso costituisca un’entità organizzata, dotata di un proprio know-how e capace di “autogoverno operativo”. In difetto di tali requisiti, l’operazione non è sussumibile nell’art. 2112, c.c., e la cessione dei contratti di lavoro necessita del consenso dei lavoratori ceduti ai sensi dell’art. 1406, c.c.
Un’osservazione conclusiva merita il passaggio dell’ordinanza in cui la Corte ribadisce che: «l’insussistenza del requisito dell’autonomia funzionale rende in concreto irrilevante accertare l’ulteriore requisito della preesistenza» (punto 20): ove manchi l’autonomia funzionale, la verifica della preesistenza diviene superflua, risultando già preclusa l’applicazione della disciplina protettiva.
[1] Cass. n. 8757/2014; Cass. n. 17901/2014; Cass. n. 7121/2016.
[2] Cass. n. 21917/2013; Cass. n. 1769/2018; Cass. n. 6693/2016.
[3] CGUE 11 marzo 1997, causa C-13/95, Süzen, punto 13; CGUE 20 novembre 2003, causa C-340/01, Abler, punto 30; CGUE 15 dicembre 2005, causa C-232/04 e causa C-233/04, Güney-Görres e Demir, punto 32.
[4] CGUE 10 dicembre 1998, causa C-127/96, causa C-229/96 e causa C-74/97, Hernández Vidal, punti 26-27; CGUE 13 settembre 2007, causa C-458/05, Jouini, punto 31; CGUE 6 settembre 2011, causa C-108/10, Scattolon, punti 51 e 60.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Il giurista del lavoro”.



