8 Novembre 2023

Regime di esenzione fringe benefit 2023: le istruzioni dell’Inps

di Redazione Scarica in PDF

L’Inps, con messaggio 6 novembre 2023, n. 3884, fornisce le indicazioni inerenti alle modalità di gestione e conguaglio in relazione all’erogazione da parte dei datori di lavoro di beni ceduti e servizi prestati nel corso dell’anno 2023, sotto il profilo contributivo.

Il messaggio in oggetto passa in rassegna sia l’incidenza che ha avuto il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, il quale limitatamente all’anno fiscale 2023 ha esteso la soglia di esenzione dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti sino a 3.000,00 € per coloro che hanno figli a carico (così come da definizione contenuta nella circolare dell’Agenzia Entrate n. 33/E del 1° agosto 2023), sia del decreto – legge 14 gennaio 2023, n. 5, che aveva in precedenza previsto una soglia di esenzione particolareggiata (fiscale e non anche contributiva) e dedicata per l’erogazione di buoni carburante sino alla soglia di 200,00 € sempre complessivamente per l’anno 2023.

Il messaggio Inps n. 3884/2023 ripercorre l’impianto normativo generale, a partire dall’omologazione degli imponibili previdenziale e fiscale.

Viene, poi, ricordato come nel corso del 2023 la soglia di esenzione in relazione all’erogazione di beni e servizi sia differenziata, a seconda della presenza o meno di figli a carico, restando valida per chi non ha carichi familiari la soglia massima di 258,23 € (con assoggettamento delle somme totali a tale titolo riconosciute in ipotesi di superamento delle citate soglie).

Viene, inoltre, confermata la presenza di una corsia parallela per i buoni carburante, laddove erogati in via ulteriore rispetto alle soglie di esenzione già esaminate, e ferma restando l’applicazione dell’esenzione anche contributiva laddove il loro riconoscimento si collochi all’interno dei 3.000,00 € piuttosto che dei 258,23 €, a seconda delle fattispecie.

Il fulcro del messaggio è dato dalla disamina delle modalità di gestione operativa, anche e soprattutto in merito all’indicazione nel flusso UniEMens dei conguagli delle somme correlate alla cessione di beni, ovvero all’erogazione di servizi.

Una volta ribadito che le soglie di esenzione sono da considerarsi in maniera soggettiva nei confronti di ciascun lavoratore (quindi anche in relazione ad erogazioni pregresse nel medesimo anno d’imposta da parte di altri datori di lavoro) vengono distinte le fattispecie di:

  • conguaglio a debito derivante dalla necessità di assoggettare somme in precedenza non interessate da prelievo fiscale e contributivo;
  • conguaglio a credito, laddove invece sia necessario andare a recuperare contributi (e conseguentemente imposte) in ragione di somme in precedenza assoggettate e che in realtà si collocavano all’interno delle soglie di esenzione.

Rispetto a questa seconda fattispecie, il messaggio precisa come sia possibile alternativamente utilizzare due modalità operative:

  • attendere il flusso UniEMens di competenza dicembre 2023 per andare ad effettuare le variazioni retributive inerenti ai periodi pregressi;
  • operare in ciascun flusso UniEMens dei periodi contraddistinti da un maggior imponibile che non doveva essere assoggettato per la presenza di somme comprese nelle fasce di esenzione ed inerenti a beni ceduti ovvero a servizi prestati.