Reperibilità nel riposo settimanale
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 6 ottobre 2015, n.19936, ha stabilito che il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto a un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dal giudice, nonché il diritto a un giorno di riposo
compensativo, che non è riconducibile, attesa la diversa incidenza sulle energie psicofisiche del lavoratore della disponibilità allo svolgimento della prestazione rispetto al lavoro effettivo, all’art.36 Cost..
La mancata concessione del riposo compensativo è idonea ad integrare un’ipotesi di danno non patrimoniale (per usura psicofisica) da fatto illecito o da inadempimento contrattuale che è risarcibile in caso di pregiudizio concreto patito dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della specifica deduzione e della prova.

