Salute e sicurezza: modalità di aggiornamento del docente formatore
La commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.9 del 2 novembre, ha offerto chiarimenti in merito alla formazione del docente per la salute e sicurezza sul lavoro ex D.I. 6 marzo 2013.
Il formatore docente ha obbligo di aggiornamento triennale tramite:
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la frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tecnica di competenza, di eventi formativi organizzati dai soggetti di cui all’art.32, co.4, D.Lgs. n.81/08 (Regioni e Province autonome, università, Ispesl, Inail, Vigili del Fuoco, amministrazione della Difesa, Scuola superiore della Pubblica Amministrazione e altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici). Almeno 8 delle 24 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
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effettuazione di un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Le due modalità sono alternative, nel senso che il formatore può scegliere la tipologia più confacente alle sue esigenze, ma non nel senso che le due tipologie vanno alternate nei consecutivi trienni.

