Sospensione della prescrizione anche per i conviventi di fatto
di Redazione Scarica in PDF
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026, ha ritenuto l’art. 2941, comma 1, n. 1, c.c., poiché anche nei rapporti fra conviventi di fatto si deve sospendere il decorso del termine di prescrizione concernente il diritto che un convivente vanta nei confronti dell’altro.
La norma censurata, che prevede la sospensione della prescrizione solo tra coniugi, è lesiva degli artt. 2 e 3, Costituzione.
La Legge n. 76/2016 sulle unioni civili e le convivenze ha riconosciuto alla convivenza di fatto piena dignità quale formazione familiare tutelata dall’art. 2, Costituzione. La ratio dell’art. 2941, comma 1, n. 1, c.c., è, quindi estensibile anche alle convivenze di fatto, poiché finalizzata a preservare il legame affettivo e l’unità familiare.
La Corte ritiene che né ai coniugi né ai conviventi di fatto debba essere imposta «l’alternativa fra il sacrificio del rapporto affettivo, da un lato, e il rischio di compromettere la tutela del proprio diritto, dall’altro lato».
La sentenza ha precisato che la sospensione della prescrizione si applica anche alla convivenza di fatto non registrata, purché sia provata con certezza a posteriori l’inizio e la fine della stabile convivenza.
Inoltre, la Corte ha posto in evidenza come l’intervento sull’art. 2941, comma 1, n. 1, c.c., ricomprende tra i «conviventi di fatto», in relazione alla definizione di cui all’art. 1, comma 35, Legge n. 76/2016, sia la convivenza stabile tra persone di diverso sesso sia tra persone dello stesso sesso.



