Strutture ricettive: tassazione agevolata delle mance anche per lavoratori somministrati
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L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello di consulenza giuridica n. 7 del 15 luglio 2025, ha offerto chiarimenti in merito all’articolo 1, commi 58-62, Legge n. 197/2022, relativamente all’imposta sostitutiva del 5% sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. mance) nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel caso specifico in cui i lavoratori interessati siano dipendenti di fornitori esterni.
L’Agenzia ritiene che l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 58, Legge n. 197/2022, si applichi indistintamente sia ai lavoratori dipendenti direttamente dalle strutture ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia a quelli dipendenti di fornitori esterni, impiegati presso le citate strutture.
Con riferimento agli obblighi del sostituto d’imposta, il soggetto tenuto al pagamento del trattamento economico, comprensivo anche delle eventuali mance, è l’agenzia di somministrazione, sulla quale, di conseguenza, ricadono gli obblighi di sostituzione d’imposta.
Il riversamento delle mance da parte dei gestori delle strutture ricettive e di esercizi di somministrazione e bevande al fornitore esterno costituisce una mera movimentazione finanziaria, che non assume rilevanza ai fini delle imposte sul reddito.
Nel caso di specie, se le mance riscosse dalle strutture ricettive o dagli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, destinate al lavoratore somministrato, sono elargite dalla stessa struttura utilizzatrice, non vengono meno gli obblighi di sostituzione in capo alla società somministratrice.
L’Agenzia rileva che, tenuto conto che gli obblighi di sostituzione d’imposta ricadono sull’agenzia di somministrazione, anche nel caso in cui gli importi relativi alle mance siano erogati direttamente dall’utilizzatore, tra la società di somministrazione (sostituto d’imposta) e la struttura erogatrice (terzo erogatore) sarà obbligatorio un sistema di comunicazioni, al fine di assoggettare correttamente a tassazione le somme corrisposte, nonché di trasmissione delle somme, trattenute a titolo di imposta sostitutiva dalla struttura ricettiva, al datore di lavoro (sostituto d’imposta) che è tenuto ad effettuare il versamento.



