Contributo per attività imprenditoriali in settori strategici: i chiarimenti INPS
di Michele Donati Scarica in PDF
L’INPS, con circolare 28 novembre 2025, n. 148, fornisce le indicazioni operative per la porzione di propria competenza relativamente al contributo economico riconosciuto in favore di coloro che avviano nuove attività imprenditoriali in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica.
Con l’atto di prassi amministrativa in commento trova, quindi, completamento l’iter avviato, dapprima dall’art. 21, comma 3, D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione), e quindi dal Decreto attuativo Interministeriale del 3 aprile 2025, adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Dicasteri per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, del MIMIT, e di quello delle Finanze.
La circolare Inps n. 148/2025 passa, quindi, in rassegna la fisionomia del contributo in trattazione, andando a completare il complessivo assetto della misura.
Viene, anzitutto, richiamata la platea dei potenziali beneficiari, e in particolare le condizioni soggettive che debbono sussistere in capo ai soggetti richiedenti ai fini dell’accesso al contributo:
- avvio di un’attività imprenditoriale nell’arco temporale compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei settori individuati come strategici (elencati al paragrafo 3 della circolare); in ipotesi di avvio di un’attività (rientrante tra quelle potenzialmente destinatarie del beneficio) in forma societaria, viene previsto che il contributo spetti ai soli soci che incarnano le condizioni (inerenti all’età anagrafica e allo stato di disoccupazione) elencate sotto;
- età anagrafica inferiore a 35 anni;
- sussistenza dello stato di disoccupazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2015 e dal D.L. n. 4/2019.
Come in precedenza anticipato, il paragrafo 3 contiene l’elencazione delle attività che possono considerarsi rientranti tra quelle che incarnano i principi ispiratori della norma; in tal senso, è estremamente opportuno il necessario raccordo in tema di codici ATECO, in virtù della riclassificazione operata a partire dal 1° aprile 2025, con competenza 1° gennaio 2025 (ponendosi quindi a cavallo rispetto all’arco temporale entro il quale deve collocarsi l’avvio dell’iniziativa imprenditoriale).
La circolare prosegue richiamando la normativa comunitaria in tema di diritto di accesso al contributo, per ciò che concerne in particolare la puntuale e univoca individuazione dell’avvio dell’attività, fornendo altresì indicazioni circa le imprese che, pur potenzialmente ammissibili, non sono soggette all’obbligo di iscrizione camerale.
Viene, inoltre, ribadita la necessità di coerenza tra i costi sostenuti e la tipologia di attività svolta.
Il paragrafo 5 passa in rassegna le modalità di erogazione del contributo, che è previsto nella misura di 500 euro mensili, per 3 anni e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2028.
Viene stabilito che la decorrenza coincide con il mese successivo a quello di richiesta, con un’importante specificazione riguardante le attività avviate a partire dal 1° luglio 2024, ma prima della data di pubblicazione della circolare n. 148/2025 (e aventi potenzialmente diritto al contributo in relazione al rispetto di tutti i requisiti richiesti); riguardo a tali fattispecie, è previsto che il contributo venga riconosciuto a partire dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025, data di pubblicazione in G.U. del D.I. attuativo in precedenza richiamato.
In ipotesi di spettanza del contributo, la liquidazione viene effettuata in forma anticipata su base annua (per i mesi di sussistenza del diritto) direttamente dall’Istituto.
La richiesta può essere effettuata in modalità esclusivamente telematica e deve contenere, tra gli altri elementi:
- i dati identificativi dell’impresa anche in ordine alla data di costituzione;
- l’appartenenza ad una delle categorie che da diritto di accesso al contributo;
- i dati anagrafici e lo stato occupazionale del soggetto richiedente.
Molto importante anche attenzionare i tempi di trasmissione, per i quali è previsto un termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale rispetto alla quale si intende richiedere il contributo; in fase di prima applicazione, e per le realtà già iniziate, il suddetto termine decorre dalla data di pubblicazione della circolare Inps n. 148/2025.
Con particolare riguardo allo stato di disoccupazione, questo viene ad essere congiuntamente oggetto di dichiarazione resa dal soggetto richiedente ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, e di verifica da parte dell’INPS attraverso la banca dati messa a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Da ultimo, è importante richiamare il concetto di avvio dell’attività, che deve rappresentare un passaggio effettivo e non meramente formale; in tal senso, la circolare INPS n. 148/2025 si sofferma sulle modalità di espletamento della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, evidenziando in particolare come la possibilità di richiedere il contributo è riconosciuta soltanto nei confronti di coloro che prevedono anche il concreto inizio dell’operatività.
Coerentemente con quanto appena evidenziato, il contributo non potrà essere richiesto da coloro che, invece, comunicano la costituzione di una nuova impresa senza però l’immediato inizio dell’attività economica. Al ricorrere di questa fattispecie, un’eventuale richiesta di contributo potrà essere avanzata solo a partire dalla data di concreto avvio dell’attività economica (Comunicazione Unica avente ad oggetto, in questo caso, l’inizio dell’attività per impresa già iscritta al Registro Imprese, laddove collocato entro il 31 dicembre 2025).



