5 Febbraio 2026

Tentativo di conciliazione nella sede errata e impugnazione del licenziamento

di Redazione Scarica in PDF

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 26 novembre 2025, n. 31008, ha deciso che l’impugnazione del licenziamento non è improcedibile se la conciliazione si svolge in una sede istituzionale diversa rispetto a quella indicata nel CCNL. L’incompetenza dell’organo adito non può, infatti, essere fatta valere quando il confronto tra le parti si è comunque realizzato e non è stato eccepito nulla.

 

Il caso

La Suprema Corte è chiamata a valutare il ricorso di un dipendente contro una cooperativa, in relazione all’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo e al pagamento di ferie non godute e differenze retributive.
La Corte d’Appello di Bologna aveva dichiarato improcedibile la domanda, in quanto il lavoratore aveva esperito un tentativo di conciliazione presso l’ITL e non presso i Comitati paritetici misti territoriali, come prescritto dall’art. 38, CCNL Cooperative sociali, non ritenendo equiparabili i 2 organi.
I motivi di ricorso addotti dal lavoratore sono:
  1. avendo la cooperativa partecipato senza riserve alla conciliazione presso l’ITL, ha implicitamente ritenuto valida tale sede e, in ogni caso, il tentativo conciliativo è andato a buon fine, pertanto l’obiettivo della conciliazione è stato raggiunto;
  2. il non aver esperito la conciliazione presso i Comitati paritetici misti territoriali avrebbe dovuto determinare improcedibilità del giudizio, pertanto il processo doveva essere sospeso.
Il primo motivo di ricorso viene accolto: gli Ermellini ricordano che la riforma del 2010 ha reso facoltativo il tentativo di conciliazione amministrativa, lasciando alle parti sociali la facoltà di introdurre sedi conciliative obbligatorie tramite CCNL. Tale autonomia, tuttavia, pur potendo disciplinare procedure e organismi e fissare obblighi preliminari, non può limitare l’accesso alla giustizia né determinare condizioni che ostacolino il diritto di azione, protetto dall’art. 24, Costituzione, dall’art. 6, CEDU, e dall’art. 47, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Di fatto, un tentativo di conciliazione in una sede istituzionale si è svolto, senza alcun pregiudizio da parte della cooperativa. Pertanto, in assenza di una lesione effettiva delle garanzie difensive o delle prerogative della controparte, la sanzione dell’improcedibilità è ritenuta sproporzionata e contraria ai principi sovranazionali di effettività della tutela giurisdizionale.
La Corte, richiamando precedenti storici, ritiene che la Corte d’Appello abbia errato nel considerare automaticamente improcedibile la domanda e nell’utilizzare la sanzione della chiusura del giudizio anziché valutare la sostanziale realizzazione della fase conciliativa.
La Suprema Corte, pertanto, rinvia il giudizio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.
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