9 Giugno 2020

9 + 5 (ma prima + 4) + 4

di Riccardo Girotto

Questo titolo profuma di sintesi estrema, forse eccessiva. Il punto è che essere sintetici, in tempi di emergenza occupazionale e sanitaria, da pregio si tramuta in necessità vitale. Interessante sarebbe capire quante pagine avremo letto a fine emergenza tra normativa, prassi e dottrina (fortunatamente la giurisprudenza al momento ci ha graziato, ma non tarderà nel riprendere il tema). Vi anticipo che siamo già vicini alle 10.000, pagina più pagina meno, tutte analizzate, digerite, criticate, applicate in tempo record.

Tra gli infiniti testi estesi da chi sicuramente non apprezza, o non semplicemente non vanta, il dono della sintesi, scoviamo i determinanti primi commi degli articoli 19 e 22, D.L. Cura Italia, come presentati dal D.L. Rilancio. Commi che tutti attendavamo con trepidante timore.

I tempi di fruizione dell’ammortizzatore, che allontanano ancora una volta i principi giuridici dalla prassi operativa, vedono il necessario esaurimento delle 9 settimane originariamente introdotte, e parse subito insufficienti, dal D.L. Cura Italia, prima di tuffarsi nel Tetris dei periodi aggiuntivi.

Non ulteriori 9 settimane quindi, ma solo 5 fino ad agosto, alle quali poi, da settembre, se ne aggiungeranno ulteriori 4 fino a ottobre. Imperativo massimo, però, esaurire tutte le prime 9 settimane prima di accedere al livello superiore dello strumento per sommatoria.

Non per tutti, però. Le aziende destinatarie della Cigd, infatti, incontrano una nuova complicazione, dettata dal cambio di destinatario delle istanze di proroga (ma poi le +5 sono davvero una proroga?). Il problema è che le Regioni, che mantengono la competenza nell’incipit dell’articolo 22 “Le Regioni e Province autonome (…) possono riconoscere …”, salvo poi perderla nel corso del viaggio verso l’articolo 22-quater, comma 1 “I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps …”, non richiedono necessariamente l’esaurimento delle prime 9, forti di un testo che parla di periodi anche solo autorizzati. Non solo, Lombardia Emilia-Romagna e Veneto spingono per il completamento del proprio compito autorizzando prima le 13/22 settimane destinate alle zone più colpite.

Il lato curioso è che le settimane bonus investono anche lavoratori occupati fuori Regione, ma residenti nelle zone citate, oppure singole unità produttive collocate nelle zone maggiormente colpite.

Paradossalmente, le plurilocalizzate per alcune sedi dovrebbero esaurire le 13, contemporaneamente per altre sedi richiedere già le 5 aggiuntive alle 9, vanificando quindi l’accentramento via istanza unica al Ministero, per la verità già colpito duramente dall’abrogazione dell’articolo 22, comma 4.

Riassumendo: partiamo con un bel 9 + 5 (salvo le Cigd più ricche) e via verso l’estate. Il + 4 finale, però, ci attende solo a settembre: come arrivarci rimane un mistero. Innanzitutto, il settore turismo pare favorito, potendo spingere per un 9 + 5 + 4 tutto d’un fiato, si badi bene sempre tramite 3 istanze diverse, non sia mai che la semplificazione si realizzi davvero. Non è dato sapere quale sia il settore “turismo”, incertezza che potrebbe anche lasciare attoniti, non fosse avulsa in un comma che già con le somme dei periodi e l’incrocio delle competenze stordisce il lettore.

Con “turismo” si potrebbe definire un perimetro talmente ampio che, in assenza di aree definite, inquadramenti tipizzati, codici ATECO richiamati (assoluta esclusiva dei D.P.C.M.), rischia di non chiudersi mai. Visioni celestiali spingerebbero addirittura per l’ipotesi dell’applicazione contrattuale, consce che il simpatico articolo 39, Costituzione, sempre più vaso di terracotta costretto a viaggiar in compagnia di molti vasi di ferro, ispira tenerezza anche dopo la recente circolare n. 1/2020 dell’INL, tesa ad imporre con vigore crescente l’applicazione del Ccnl deciso da taluni.

Alle + 4, insomma, ci arriveremo a settembre, tutti presenti grazie all’articolo 46, D.L. Cura Italia, rinfrescato dalla L. 27/2020; il problema sarà come arrivare a settembre. Una volta esaurite le 9 + 4, infatti, sarà cura dell’azienda scovare in autonomia le soluzioni difensive verso i risvolti immediati dell’emergenza, con probabile rifugio verso gli ammortizzatori ordinari. L’utilizzo della Cigo non potrà che qualificarsi come evento improvviso e imprevisto (EONE), posto che si insinuerà come un cuscinetto tra i 2 strumenti COVID, quello 9 + 5 e quello delle ulteriori + 4.

Una soluzione diversa non pare potersi sostenere, posto che, vista l’impossibilità di ricorrere ai licenziamenti economici fino ad agosto, e vista la probabile corsa ai recessi in tempi di libera tutti, l’eventuale cassa diversa dall’evento improvviso e imprevisto rischierebbe addirittura la sua tenuta senza una vera e propria ripresa preventiva dell’attività. Peraltro, l’evento che origina il tutto è sempre l’imprevedibile emergenza epidemiologica, che non potrà certo considerarsi prevedibile in luglio-agosto, per tornare ad essere imprevedibile in settembre.

Riassumendo: [9 + 5 (salvo la Cigd in alcune Regioni 13 + 5 o 22 + 5) + Cigo EONE o altro ammortizzatore ordinario di sorta fino a settembre (salvo turismo?) + 4] = semplificazione.

 

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