2 Dicembre 2020

Il codice alfanumerico unico dei Ccnl quale strumento contro i “contratti pirata”

di Francesco Bosetti

Negli ultimi anni si è assistito, nel nostro ordinamento, a un incontrollato moltiplicarsi di contratti collettivi, la maggior parte dei quali definiti “contratti pirata”, ovvero quei Ccnl, sottoscritti da sindacati e associazioni imprenditoriali minori, che prevedono condizioni normative ed economiche inferiori rispetto a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali siglati dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Per arginale tale fenomeno, l’articolo 16-quater, D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), ha istituito il “Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro”, la cui composizione, definita secondo criteri stabiliti dal Cnel, d’intesa con l’Inps e il Ministero del lavoro, permetterà di censire in maniera univoca i Ccnl esistenti con l’obiettivo di isolare e portare alla luce i “contratti pirata”, limitandone l’operatività.

 

Il contratto collettivo e la questione della rappresentatività sindacale

Nel nostro ordinamento l’esistenza del contratto collettivo, quale fonte regolamentatrice del rapporto di lavoro avente la funzione di prevedere condizioni economiche e normative migliorative rispetto a quanto stabilito dalle norme di Legge, sin dalla sua nascita è stata turbolenta e contraddistinta da considerevoli dispute, sia da parte della dottrina che della giurisprudenza, legate principalmente all’effettiva efficacia che tale contratto ha nei confronti delle parti stipulanti.

Tale “precarietà giuridica” è diretta conseguenza della mancata attuazione dell’articolo 39, Costituzione, a seguito della quale al sindacato non è stata riconosciuta la personalità giuridica prevista costituzionalmente e, pertanto, il contratto collettivo è stato ricondotto al genus dei contratti di lavoro di diritto comune, che vincola unicamente le parti che lo sottoscrivono; solo mediante l’intervento della giurisprudenza, tramite l’elaborazione di una serie di criteri interpretativi, è stato possibile estendere l’applicazione del contratto collettivo anche oltre i limiti della sua efficacia, ovvero anche ai lavoratori non iscritti alle rappresentanze sindacali stipulanti il contratto collettivo di riferimento.

Il riferimento al comportamento delle parti al momento di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, le quali, con il fine di determinare il contenuto di tale negozio giuridico, compiono un esplicito rinvio al contratto collettivo, è il punto di partenza del principale meccanismo elaborato dalla giurisprudenza per conferire al contratto collettivo un’efficacia erga omnes; mediante tale rinvio le parti recepiscono automaticamente il contratto collettivo, determinando il contenuto del contratto individuale per relationem.

Altra questione rimasta tutt’oggi irrisolta, e anch’essa diretta conseguenza dalla mancata attuazione dell’articolo 39, Costituzione, è la mancanza di criteri oggettivi a disposizione del Legislatore per determinare quali siano i sindacati maggiormente rappresentativi sul territorio nazionale.

In carenza di una Legge che individui con certezza tali criteri, la dottrina ha elaborato degli indici in grado di evidenziare la maggiore rappresentatività del sindacato, specificando come il semplice richiamo al mero requisito del numero di iscritti non poteva considerarsi sufficiente:

  • la presenza in un ampio di categorie di settori lavorativi;
  • la diffusione sul territorio nazionale;
  • l’effettivo svolgimento dell’azione sindacale;
  • la capacità di interloquire con i pubblici poteri.

Il T.U. rappresentanza del 10 gennaio 2014, sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, ha costituito un punto di svolta in merito alla questione: nel T.U. è stabilito che la misurazione della rappresentanza deve avvenire effettuando la media tra il dato associativo (numero delle deleghe sindacali) e il dato elettorale (voti espressi in sede di elezioni delle Rsu).

La misurazione si realizza tramite l’inserimento nel modello UniEmens di una sezione utile alla rilevazione annuale del numero di deleghe con l’attribuzione di un codice identificativo per ciascuna organizzazione; l’Inps elabora il dato associativo per ciascuna categoria, dividendo la somma dei dati relativi alle deleghe nel corso dell’anno per 12 (media mensile), e, lo trasmette al Cnel per la ponderazione con il dato elettorale.

Il T.U. prevede che siano ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali firmatarie che abbiano, nell’ambito di applicazione del Ccnl, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato associativo e il dato elettorale come risultante dalla ponderazione effettuata dal Cnel.

 

Il codice alfanumerico unico dei Ccnl

Quanto disposto nel settore metalmeccanico è stato da spunto a quanto previsto dal Legislatore con l’articolo 16-quater, D.L. 76/2020, che ha istituito, a decorrere dal 15 settembre 2020, il codice alfanumerico unico dei Ccnl, valido per tutti i settori economici.

Tale disposizione prevende un’importante sinergia tra Cnel e Inps al fine di:

  • censire in modo univoco i contratti collettivi esistenti, verificando al tempo stesso l’effettiva rappresentatività delle parti sociali che li sottoscrivono;
  • tracciare i c.d. “contratti pirata”, in modo da limitarne l’operatività, in quanto essi, oltre che determinare condizioni economiche e normative inferiori a quelle previste dai Ccnl sottoscritti dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavorativi maggiormente rappresentativi, alterano la regolare concorrenza tra imprese; su tale aspetto è intervenuto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2252/2017, il quale ha affermato che la determinazione complessiva dei costi del lavoro basata su una retribuzione minima inferiore dei lavoratori del settore costituisce indice di inattendibilità economica dell’offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare.

L’istituzione del codice unico dei Ccnl sarà di supporto per l’operato dell’INL nei controlli ispettivi al fine di contrastare tale fenomeno elusivo; ricordiamo che, nella circolare INL n. 3/2018, viene sottolineata l’importanza di applicare la contrattazione leader, vale a dire quella sottoscritta dalle sigle sindacali che rappresentano maggiormente i lavoratori, in relazione alla possibilità di fruire dei benefici che il Legislatore prevede in materia lavoristica, primi tra tutti gli sgravi contributivi.

L’adozione di un criterio univoco per individuare le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale favorirà il diffondersi in maniera più decisa della contrattazione di prossimità, ovvero particolari contratti aziendali che permettono alle parti di derogare alle disposizioni di Legge, con la possibilità di adottare in azienda forme di partecipazione dei lavoratori, di politiche di incremento di salario e di competitività; ricordiamo che il D.L. 138/2011 riserva la facoltà di sottoscrivere tali contratti esclusivamente alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’articolo 16-quater, D.L. 76/2020, affida al Cnel il compito di attribuire un codice identificativo a ciascun Ccnl al momento del suo deposito ed esso dovrà essere inserito dai datori di lavoro interessati:

  • nelle comunicazioni obbligatorie in occasione dell’instaurazione, della trasformazione e della cessazione del rapporto di lavoro;
  • nel flusso mensile UniEmens.

L’Inps, ricevute tali informazioni, potrà utilizzare tale numerazione per verificare principalmente il rispetto dei minimali contributivi e resterà aggiornato sulla mappatura dello stato della contrattazione collettiva di livello nazionale effettuata in maniera constante dal Cnel.

 

Il messaggio Inps n. 3743/2020

In attesa che vengano formalizzate le procedure operative per la creazione di un sistema informatico che permetta un’univoca catalogazione dei Ccnl esistenti, si segnala che l’Inps, con il messaggio n. 3743/2020, ha anticipato che già dal prossimo aggiornamento dell’allegato tecnico UniEmens l’elenco dei contratti riferiti alla sezione <PosContributiva> non sarà più contenuto nel citato allegato, ma verrà inserito in un apposito documento, accessibile sul sito internet dell’Istituto al seguente percorso: Prestazioni e Servizi > Trasmissione UniEmens per datori di lavoro di aziende private.

L’Istituto specifica che tale documento conterrà, per ogni <CodiceContratto> attualmente assegnato dall’Inps, anche il corrispondente “macro-settore” e “codice” associati al contratto nell’archivio nazionale detenuto dal Cnel; le informazioni in esso indicate contribuiscono a identificare con maggior esattezza il Ccnl depositato presso il citato archivio codificato e consentono di analizzare i dati sui contratti anche in base alla classificazione degli stessi già presenti nell’archivio dell’Inps.

A tal fine, l’Istituto invita i datori di lavoro e i loro delegati a prestare attenzione nel compilare il campo relativo al <CodiceContratto> del flusso UniEmens e ricorda che deve essere indicato il valore “CD” nel caso in cui sia applicato un contratto collettivo di primo livello non ancora censito dall’Inps.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle“.

 

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