16 Febbraio 2016

Contratti di solidarietà difensivi di tipo B: ulteriori precisazioni

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.8 del 12 febbraio, ha offerto indicazioni e i chiarimenti operativi in merito alle nuove disposizioni assunte dai recenti provvedimenti normativi di riordino degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento ai contratti di solidarietà difensivi di tipo B.

L’art.46, co.3, D.Lgs. n.148/15 ha abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2016, l’art.5, D.L. n.148/93.

L’art.1, co.305, L. n.208/15, ha chiarito i termini di durata massima del periodo di solidarietà che potrà essere ammesso a contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Pertanto, il requisito fondamentale che dovrà perfezionarsi entro il 30 giugno 2016 è la stipula dei contratti di solidarietà.

Il Ministero precisa inoltre che:

  • i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
  • i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data. Pertanto, per tale tipologia di contratti, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016;
  • non ricadono nel divieto di apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato le assunzioni a tempo determinato da parte di imprese in regime di solidarietà ai sensi dell’art.5, co.5, L. n.236/93, in quanto non destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni;
  • relativamente agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n.81/08, si rimanda alle disposizioni contenute nell’interpello n.16/13;
  • per garantire tempi più rapidi per lo svolgimento delle procedure di autorizzazione o di respingimento delle domande di solidarietà, le DTL, entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, dovranno trasmettere la documentazione già verificata alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O..