8 Giugno 2022

Provvedimenti di sospensione: revoca o posticipo in caso di attività non differibili

di Redazione

L’INL, con nota n. 1159 del 7 giugno 2022, ha precisato che la valutazione in merito all’adozione del provvedimento di sospensione ex articolo 14, D.Lgs. 81/2008, a seguito della sostituzione della citata disposizione da parte dall’articolo 13, D.L. 146/2021, con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni e alla produzione (ad esempio, nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico va effettuata in rapporto alla fattispecie concreta da parte del personale ispettivo, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso di specie. La decisione della mancata adozione va accuratamente motivata, indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Nelle ipotesi prospettate, si ritiene possa integrare un grave rischio per la pubblica incolumità la sospensione di un servizio pubblico che, in assenza di valide alternative che possano garantire l’esercizio di diritti spesso di rango costituzionale, va dunque salvaguardato (ad esempio, attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica, etc.).

In tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione, ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive – ad esempio, per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione – la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, come previsto dall’articolo 14, comma 4, nel quale si fa riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”, intendendo pertanto per “attività lavorativa” non solo il singolo turno di lavoro, ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, etc.) e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Resta fermo che la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, cosicché i lavoratori c.d. in nero non potranno continuare a svolgere la propria attività sino a una completa regolarizzazione e la possibilità, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

 

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