TFS/TFR per il personale della Pubblica Amministrazione interessato da mobilità
di Redazione Scarica in PDF
L’INPS, con circolare n. 126 del 15 settembre 2025, ha riepilogato i principi del Trattamento di fine servizio per il personale interessato da mobilità nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni e ha offerto un quadro riassuntivo delle varie casistiche riscontrabili.
Relativamente al TFS, la norma stabilisce i seguenti principi di carattere generale:
- dalla data di trasferimento, al personale interessato spetta il TFS previsto dall’ordinamento dell’Amministrazione di destinazione;
- ai fini della liquidazione del TFS, del TFR, dell’indennità di anzianità o dell’eventuale analogo trattamento comunque denominato, il personale in mobilità ha diritto a far valere, in aggiunta a quella maturata dopo il trasferimento, l’intera anzianità di servizio già utile per l’ordinamento dell’Amministrazione di provenienza;
- l’importo lordo dell’indennità, maturata alla data di trasferimento, dev’essere versato dall’Amministrazione di provenienza a quella di destinazione, senza recupero sulla somma da trasferire di eventuali contributi o altri oneri eventualmente addebitati al dipendente;
- all’atto della definitiva cessazione dal servizio, l’eventuale eccedenza tra l’importo del trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello dovuto alla data di cessazione, in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, compete al dipendente.
Tali principi devono essere applicati in tutti i casi di mobilità, salvo quelli per i quali il Legislatore abbia previsto una normativa speciale.
Pertanto, l’applicazione delle norme sulla mobilità comporta il trasferimento della titolarità di un rapporto di lavoro già esistente da un’Amministrazione a un’altra, riconducibile alla fattispecie della “cessione del contratto”.



