Malattia lavoratori marittimi: novità e adempimenti
di Redazione Scarica in PDF
L’INPS, con messaggio n. 2669 del 15 settembre 2025, è intervenuto sulla disciplina delle prestazioni a tutela dello stato di malattia dei lavoratori marittimi, in seguito alla modifica apportata dall’art. 1, comma 156, Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), che ha armonizzato il regime delle indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e complementare, specifiche del settore marittimo, con quello applicabile al resto della platea assicurata per eventi di malattia. In particolare, la riforma ha introdotto la standardizzazione dei flussi di lavorazione, con l’utilizzo dei dati trasmessi dai datori di lavoro attraverso i flussi UniEmens già in uso per tutti i lavoratori.
Ai sensi dell’articolo 11, D.P.R. n. 231/2006, gli armatori e le società di armamento sono tenuti a effettuare telematicamente le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro del personale imbarcato tramite il servizio informatico UniMare, secondo le regole tecniche fissate dal D.M. 24 gennaio 2008 e ribadite dalle circolari del Ministero del lavoro n. 14/2008 e dai modelli aggiornati del 2025. Il messaggio annuncia il superamento progressivo dell’obbligo di esibizione da parte dei lavoratori del Libretto di navigazione, del foglio di ricognizione o di documentazione cartacea equivalente ai fini della verifica delle tutele di malattia. Da ora, la verifica di coerenza tra certificazione medica e vicende del rapporto di lavoro sarà effettuata, per la generalità dei lavoratori aventi diritto, direttamente sulla base dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, fermo restando il potere dell’Istituto di richiedere documentazione aggiuntiva in caso di necessità istruttorie.
Permane, invece, l’obbligo di esibizione cartacea per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro o disponibilità retribuita (c.d. C.R.L.), ai quali è riconosciuta una tutela previdenziale specifica per eventi insorti oltre i 28 giorni dallo sbarco ed entro 180 giorni, con durata massima di 180 giorni, applicazione del periodo di carenza e misura indennitaria pari al 50% della retribuzione per i primi 20 giorni e al 66,66% dal 21° al 180°, ridotta a 2/5 in caso di ricovero per chi non ha familiari a carico. Resta fermo anche l’obbligo di esibizione della documentazione equivalente per i lavoratori non marittimi che svolgono attività a bordo, a condizione che sussistano i requisiti previsti dall’art. 3, R.D.L. n. 1918/1937, ossia l’iscrizione al ruolo di equipaggio o l’imbarco per servizio della nave, previa autorizzazione ministeriale e certificazione sanitaria rilasciata dagli ambulatori SASN o da medici fiduciari autorizzati.



