Danno da demansionamento: onere di allegazione e prova a carico del lavoratore
di Redazione Scarica in PDF
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 13 giugno 2025, n. 15821, ha ritenuto che, in tema di risarcimento del danno da demansionamento, il lavoratore ha l’onere di allegare e provare specificamente sia il danno patrimoniale da perdita di chance (in termini di sviluppo di carriera) sia l’ulteriore componente patrimoniale rappresentata dall’impoverimento della capacità professionale; in difetto di puntuali allegazioni e dimostrazione del “danno conseguenza”, la relativa domanda è infondata.
Quanto al danno non patrimoniale derivante da prolungata dequalificazione, esso è risarcibile anche mediante liquidazione equitativa secondo le tabelle giudiziarie, con possibilità di personalizzazione, ove ritenuta idonea a tutelare in modo integrale i valori della persona lesa.



