1 Ottobre 2025

Lavoro sportivo: chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate

di Redazione Scarica in PDF

Il CONI, con nota informativa n. 1 del 15 settembre 2025, ha riportato i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate a seguito della consulenza giuridica n. 956-13/2024 del 21 agosto 2025, finalizzata a dirimere dubbi interpretativi sull’applicazione delle norme introdotte dal D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo dilettantistico.

L’Agenzia ha affrontato 5 ambiti principali:

  1. ritenute fiscali: in relazione all’applicazione della ritenuta d’acconto, è stato chiarito che i compensi percepiti fino a 15.000 euro annui non concorrono alla base imponibile e non sono, quindi, soggetti a ritenuta, indipendentemente dal fatto che il rapporto sia di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo. Tale soglia è riferita all’ammontare complessivo dei compensi sportivi percepiti e dev’essere autocertificata dal lavoratore sportivo;
  2. determinazione del reddito di lavoro autonomo sportivo: viene precisato che l’imponibile si calcola solo sulla parte eccedente i 15.000 euro, da cui è possibile detrarre i costi sostenuti in relazione all’attività. Ad esempio, su compensi complessivi pari a 40.000 euro, l’imponibile risulta di 20.000 euro dopo aver sottratto la franchigia e le spese deducibili;
  3. relativamente al regime forfettario previsto dall’art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014, l’Agenzia ha stabilito che la base per l’applicazione del coefficiente di redditività è rappresentata solo dai compensi oltre la soglia di esenzione, fermo restando che i 15.000 euro concorrono comunque al calcolo del limite massimo dei ricavi per la permanenza nel regime. Per la verifica delle cause ostative, rilevano unicamente i redditi da lavoro sportivo autonomo generati dopo il 1° luglio 2023, escludendo, quindi, quelli qualificati in precedenza come redditi diversi;
  4. in relazione ai premi, è stato precisato che quelli erogati ad atleti e tecnici dilettanti in base a contratti di lavoro sportivo costituiscono parte variabile della retribuzione e sono soggetti a tassazione ordinaria, senza possibilità di ritenuta a titolo d’imposta.
    I premi corrisposti direttamente alle società sportive non sono assimilabili a compensi di lavoro e non rientrano tra quelli soggetti a tassazione ridotta.
    Diversa è la disciplina per i premi versati dalle Federazioni ad atleti e tecnici del settore professionistico convocati nelle rappresentative nazionali: poiché l’attività delle nazionali rientra nell’ambito dilettantistico, i premi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
  5. in materia di IRAP, è stato chiarito che l’agevolazione prevista dall’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021, si applica esclusivamente ai compensi individuali non superiori a 85.000 euro. Qualora un singolo compenso superi tale limite, l’intero importo – e non solo la parte eccedente – concorre alla determinazione della base imponibile IRAP.