1 Settembre 2025

Formazione in materia di sicurezza per i docenti di scuole e università

di Redazione Scarica in PDF

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 1 del 18 settembre 2025, ha offerto chiarimenti in merito ai «percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale docente delle università, fissati dall’art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni in vigore (Accordi Stato Regioni 21.12.2011 G.U. Serie Generale n.8 del 11.01.2012 e 07.07.2016 – G.U. 193 del 19.08.2016)».

Il Dicastero precisa che il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso.

La Commissione ha, infatti, ricordato che l’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, impone al datore di lavoro di garantire formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, specifica rispetto ai rischi connessi alle mansioni. L’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha sostituito quelli del 2011 e 2016, stabilendo che la durata minima della formazione specifica è di 4, 8 o 2 ore in funzione dei rischi, e individuando i settori a rischio tramite codici ATECO 2007: il settore Istruzione (cod. 85) è classificato a rischio medio. Tuttavia, lo stesso accordo prevede una condizione particolare: i lavoratori, indipendentemente dal settore, che non svolgano mansioni comportanti la presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare corsi di formazione a rischio basso, sempre nel rispetto delle risultanze della valutazione dei rischi. Tale principio era già contenuto nell’accordo del 2012 e nell’interpello n. 11/2013, che avevano chiarito come la formazione debba essere calibrata sull’effettiva mansione, non esclusivamente sul codice ATECO di appartenenza.

Pertanto, i docenti che svolgono attività d’aula, senza accesso a laboratori, reparti produttivi o contesti con rischi specifici, possono legittimamente partecipare a corsi per rischio basso. Tale orientamento rispetta il principio di proporzionalità della formazione, che dev’essere sempre «sufficiente ed adeguata» alle condizioni reali di lavoro, evitando un’imposizione standardizzata non corrispondente ai rischi effettivi.

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