No al riscatto dal Fondo di previdenza complementare per lavoratori che perdono il requisito abilitante
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La COVIP, con la risposta a un quesito di settembre 2025, offre chiarimenti a un Fondo pensione negoziale in merito alla possibilità, per specifiche categorie di lavoratori, che al compimento del 60° anno di età perdono il titolo abilitante allo svolgimento dell’attività professionale e cessano il rapporto di lavoro, di esercitare il riscatto della posizione individuale ex art. 14, comma 5, D.Lgs. n. 252/2005.
La questione nasce dal fatto che, pur maturando il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi, l’effettiva erogazione della pensione obbligatoria decorre solo dopo alcuni mesi per effetto del meccanismo delle finestre. Il Fondo ha, quindi, chiesto se in tale intervallo i lavoratori possano ricorrere al riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione.
La COVIP precisa che i lavoratori interessati non possono esercitare il riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione, ma solo accedere alla prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 252/2005, senza dover attendere l’erogazione della pensione di base, purché abbiano maturato almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare. Già con gli orientamenti del 2011, l’Autorità aveva chiarito che il diritto alla prestazione complementare sorge con la maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria, indipendentemente dal pagamento effettivo della stessa.
Per valutare l’applicabilità del riscatto ex art. 14, comma 5, D.Lgs. n. 252/2005, occorre verificare la sussistenza di un’effettiva «cessazione dei requisiti di partecipazione», concetto interpretato in modo sostanziale, considerando anche l’eventuale interruzione dei flussi contributivi datoriali.
In più occasioni, la COVIP ha chiarito che il riscatto può essere esercitato solo se viene meno la possibilità di proseguire l’adesione a un Fondo, come nel caso di cessazione del rapporto di lavoro senza maturazione dei requisiti pensionistici, cambio di CCNL che prevede l’adesione a un diverso Fondo o trasferimento dei contributi datoriali futuri ad altra forma. Diversamente, nel caso dei lavoratori che al raggiungimento dei 60 anni cessano dal servizio e maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, non si configura una perdita dei requisiti di partecipazione, poiché essi possono immediatamente accedere alla prestazione pensionistica complementare.
Richiamando precedenti orientamenti, la Commissione ribadisce che la cessazione dei requisiti non può essere intesa in senso meramente formale, ma si deve analizzare la situazione concreta e l’effettiva possibilità di beneficiare dei flussi contributivi futuri. Se, come nel caso esaminato, sussiste la maturazione dei requisiti per la prestazione complementare, la fattispecie non rientra nell’ambito applicativo del riscatto ex art. 14, comma 5.
La COVIP conferma, quindi, l’interpretazione consolidata secondo cui l’istituto del riscatto è alternativo e residuale rispetto all’accesso alla prestazione pensionistica complementare e non può essere utilizzato laddove sussista già il diritto a quest’ultima.
Il medesimo principio si applica anche ad altri iscritti che, pur avendo perso i requisiti in precedenza senza esercitare il riscatto, abbiano poi maturato i requisiti per la pensione complementare. In tale situazione non sussiste più alcun motivo per invocare la cessazione dei requisiti, poiché l’iscritto ha acquisito il diritto alla prestazione principale del Fondo.



